Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 12 pagine

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Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Articolo 9 Qualità dei dati

L’efficienza dello PsyReg dipende essenzialmente dalla qualità delle informazioni che vi sono contenute, ossia dalla loro correttezza, completezza e attualità. Secondo il capoverso 1, il DFI può stabilire i requisiti di qualità dei dati da fornire nonché il formato degli stessi. Il capoverso 2 specifica che spetta ai fornitori di dati garantire che i dati nel loro settore di competenza vengano trattati secondo le prescrizioni. In particolare essi devono assicurare che tutti i dati da loro forniti, comunicati o iscritti siano corretti e completi (cpv. 3).

Articolo 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

L’articolo 42 LPPsi prevede che tutti i dati iscritti nello PsyReg, eccetto i dati personali degni di particolare protezione (cfr. a riguardo anche l’art. 6 cpv. 3), siano accessibili al pubblico (cpv. 1) e possano essere consultati alla pagina Internet dello PsyReg aperta al pubblico. Solo pochi dei dati accessibili al pubblico (nomi precedenti, lingua di corrispondenza e data del decesso della persona iscritta) non sono visibili alla pagina pubblica dello PsyReg, in modo da garantire una migliore leggibilità della pagina. Queste informazioni non sono rilevanti per il pubblico, ma possono essere fornite su richiesta. Come stabilito dall’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 maggio 20067 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (OTras), la domanda di accesso non sottostà a esigenze formali e può pertanto essere inoltrata oralmente, per fax, per posta elettronica o per scritto.

I dati accessibili al pubblico non pubblicati in Internet sono riportati come tali nell’allegato 1 (cpv. 2).

Articolo 11 Accesso tramite un’interfaccia standard

Tramite la pagina pubblica dello PsyReg è possibile solo consultare degli elenchi (p. es. i titolari di un’autorizzazione di esercitare nel Cantone di Berna). Una domanda permette inoltre di generare al massimo 100 set di dati. Non è invece possibile richiedere sistematicamente dei dati in base a diversi criteri, né correlare e valutare i dati contenuti nello PsyReg. Sono così molto limitate le possibilità di utilizzare il registro per richieste più complesse (p. es. titolari di un titolo di perfezionamento nella psicoterapia in base all’età, il sesso e la data del conseguimento del titolo, evoluzione temporale). Secondo il capoverso 1 l’UFSP consente a determinati utenti la ricerca sistematica e l’utilizzazione dei dati dello PsyReg accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard. Come già illustrato riguardo all’articolo 6 capoversi 1 e 2, le interfacce standard consentono di accedere ai dati di un’altra banca dati, fermo restando che, in funzione della programmazione e dell’abilitazione dell’utente, l’accesso è consentito a tutti o solo a una parte dei dati dell’altra banca dati. Offrendo la possibilità di utilizzare lo PsyReg tramite un’interfaccia standard, l’UFSP consente ai fornitori di dati (lett. a), ossia ai Cantoni, alle organizzazioni responsabili del perfezionamento e alla PsiCo, di consultare e richiedere sistematicamente i dati dello PsyReg accessibili al pubblico, a condizione che questi servano ad adempire i loro compiti previsti dalla LPPsi. Al contempo, alcuni di questi utenti si avvarranno dell’interfaccia standard anche per la fornitura dei dati e la loro iscrizione nel registro.

Conformemente alla lettera b, anche i servizi pubblici e privati possono ottenere l’accesso tramite un’interfaccia standard quando ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti previsti dalla legge o di un compito d’interesse pubblico.

In base capoverso 2, i fornitori di dati ottengono l’accesso solo ai dati accessibili al pubblico, che sono necessari ad adempire i compiti previsti dalla LPPsi. Alla stessa stregua, il capoverso 3 stabilisce che i servizi pubblici e privati possono accedere solo ai dati accessibili al pubblico, di cui hanno bisogno per adempire i loro compiti. L’accesso è inoltre loro consentito solo su domanda scritta e motivata e dietro pagamento di un emolumento.

7 RS 152.31