Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 12 pagine

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riconosciuti secondo l’articolo 2 LPPsi. I diplomi esteri in psicologia riconosciuti conformemente all’articolo 3 LPPsi sono invece iscritti dall’istanza responsabile del riconoscimento, ossia nella fattispecie la Commissione delle professioni psicologiche (cfr. commento all’articolo 5 nonché all'allegato 1). La data del decesso, che l’UFSP deve iscrivere nel registro secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera i, è un’iscrizione tecnica non accessibile al pubblico (cfr. commento all’art. 3 cpv. 1 lett. i).

Secondo il capoverso 1 lettera b, l’UFSP indica nello PsyReg se esistono o meno dati personali degni di particolare protezione sulla persona iscritta (cfr. art. 42 cpv. 2 LPPsi). I dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 non sono iscritti direttamente nel registro: l’UFSP si limita a indicare che esistono. Questa informazione è comunque accessibile solo alle autorità cantonali competenti e non al pubblico.

I dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 2 sono comunicati all’UFSP dalle autorità cantonali competenti e, conformemente al capoverso 2, registrati dall’UFSP in un settore sicuro, separato dal resto dello PsyReg. Poiché attualmente non è ancora disponibile un archivio elettronico securizzato, i dati sono conservati in formato cartaceo. L’archivio elettronico securizzato sarà se del caso sviluppato in un secondo tempo sia per i dati dello PsyReg che per quelli del MedReg.

Articolo 5 Commissione delle professioni psicologiche

La PsiCo, che secondo l’articolo 3 e l’articolo 9 LPPsi è competente per il riconoscimento dei diplomi universitari e dei titoli di perfezionamento esteri, dispone dei dati sulle persone di cui ha riconosciuto il diploma universitario e/o il titolo di perfezionamento. Conformemente all’articolo 4 OPPsi, essa tiene una propria banca dati sulle persone di cui riconosce il diploma universitario e/o il titolo di perfezionamento. Secondo l’articolo 4 capoverso 3 OPPsi, la PsiCo mette i dati regolarmente e gratuitamente a disposizione, per quanto siano necessari per la gestione dello PsyReg. Il trasferimento dei dati dalla banca dati della PsiCo allo PsyReg avviene automaticamente, poiché i due sistemi sono compatibili e sono collegati tramite un’interfaccia standard. Per i titolari di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto, la PsiCo iscrive i dati conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h (cpv. 1 lett. a). La PsiCo deve iscrivere i dati di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a-e anche per i fornitori di prestazioni che esercitano per una durata massima di 90 giorni conformemente all’articolo 23 LPPsi (psicoterapeuti). Nell’ambito della procedura prevista dalla legge federale del 14 dicembre 20126 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS), la Commissione è tenuta a verificare anche l’equivalenza del titolo di perfezionamento di queste persone. Di conseguenza deve registrare secondo la lettera b anche i dati sui titoli di perfezionamento di queste persone nonché la data del riconoscimento dell’equivalenza (art. 3 cpv. 3 lett. c).

Articolo 6 Cantoni

Conformemente all’articolo 22 LPPsi, ai Cantoni compete, per il proprio territorio, il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Secondo il capoverso 1 lettera a, per i titolari di un’autorizzazione di esercitare la professione devono essere iscritti i dati di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettere b - g, ossia il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione e la base in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione. A riguardo si deve specificare se l’autorizzazione è stata rilasciata in base alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 49 capoverso 3 LPPsi (autorizzazione in base al diritto cantonale, prima dell’entrata in vigore della LPPsi) o in base alle disposizioni di cui all’articolo 24 LPPsi. I Cantoni registrano inoltre i dati professionali di contatto dei titolari dell’autorizzazione. Nel quadro della procedura di autorizzazione, i Cantoni devono inoltre verificare se i richiedenti padroneggiano una lingua nazionale, poiché si tratta di un requisito per l’autorizzazione secondo l’articolo 24 capoverso

6 RS 935.01