Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

3. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e le cerchie interessate

La gestione del registro delle professioni psicologiche diventa un nuovo compito permanente dell’UFSP. Tuttavia, il fabbisogno di risorse personali e soprattutto materiali è solo temporaneo: lo PsyReg viene allestito sulla base del registro delle professioni mediche, già operativo dal 2008. Di conseguenza, le spese previste per l’intero processo, dallo sviluppo fino alla gestione ordinaria (definizione delle funzionalità, sviluppo del software, programmazione, migrazione dei dati, definizione dei diritti di accesso, informazione e istruzione degli utenti, ecc.), saranno più basse di quelle sostenute per il MedReg. Le necessarie risorse di personale e materiali sono state autorizzate con decisione del Consiglio federale del 5 maggio 2012. Poiché dal 2018 la sezione Registro delle professioni sanitarie dell’UFSP, già responsabile del MedReg, assumerà la gestione permanente dello PsyReg, dopo lo sviluppo e la fase pilota non saranno più necessari fondi supplementari.

Una parte dei costi di gestione del nuovo registro sarà coperta con gli emolumenti riscossi per l’utilizzazione dei dati dello PsyReg secondo gli articoli 10 e 11. Nel caso dello PsyReg non sarà tuttavia possibile coprire tutti i costi con gli emolumenti. I principali utenti potenziali di questi dati, cioè i Cantoni e le organizzazioni responsabili del perfezionamento, sono infatti esonerati dal pagamento in quanto importanti fornitori di dati. Le tre associazioni professionali nazionali – FSP, ASP e SBAP – saranno eventualmente interessate a usare i dati dello PsyReg tramite un’interfaccia standard. Se, nella loro funzione di organizzazioni responsabili dei cicli di perfezionamento accreditati secondo la LPPsi, forniranno dei dati allo PsyReg, saranno anch’esse esentate dal pagamento degli emolumenti.

Non potendo ancora prevedere se ci sarà interesse all’impiego dei dati a scopo di ricerca, non è possibile stimare l’importo degli emolumenti riscossi per questa forma di utilizzazione.

Ripercussioni per i Cantoni

Le autorità cantonali dovranno affrontare in un primo tempo un onere supplementare per il trasferimento dei dati in loro possesso sui titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia secondo il diritto cantonale anteriore. Una volta che lo PsyReg sarà attivato, lo svolgimento dei compiti assegnati ai Cantoni nell’ambito dell’esecuzione della LPPsi sarà nettamente facilitato. Lo PsyReg agevolerà anche lo scambio d'informazioni tra i Cantoni, per esempio nell’ambito di procedure disciplinari.

Ripercussioni per le organizzazioni responsabili del perfezionamento

Le organizzazioni responsabili di un ciclo di perfezionamento regolarmente accreditato nei settori specialistici di cui all’articolo 8 LPPsi sono tenute per legge, conformemente all’articolo 41 capoverso 2 LPPsi, a comunicare ogni rilascio di un titolo federale di perfezionamento. In futuro la comunicazione del rilascio dei titoli federali di perfezionamento comporterà solo un lieve onere per le organizzazioni responsabili del perfezionamento e sarà anzi facilitata grazie al registro.

Nel settore della psicoterapia, le organizzazioni responsabili del perfezionamento dovranno svolgere temporaneamente un lavoro supplementare per trasferire nel nuovo registro i loro dati relativi ai titolari di titoli di cicli di perfezionamento accreditati provvisoriamente.

Ripercussioni per il pubblico

Il registro delle professioni psicologiche offre al pubblico interessato una maggiore trasparenza nel campo della psicologia e della psicoterapia: in futuro i pazienti potranno per esempio consultare il registro per sapere quali psicoterapeuti dispongono di un’autorizzazione di esercitare la professione nel loro Cantone. I clienti che desiderano ricorrere per esempio alla consulenza di uno psicologo dell’età evolutiva o di una psicologa della salute potranno informarsi su PsyReg se questi professionisti dispongono di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero riconosciuto in quel settore specialistico. In questo senso, PsyReg fornisce anche un contributo alla garanzia della qualità dei servizi sanitari.