Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 12 pagine

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1 lettera c LPPsi. Le competenze linguistiche sono iscritte nel registro e sono accessibili al pubblico, poiché si tratta di informazioni rilevanti per eventuali pazienti.

È interessante evidenziare le seguenti iscrizioni dei Cantoni nello PsyReg: secondo l’articolo 25 LPPsi, le autorità cantonali possono prevedere delle restrizioni di natura tecnica (p. es. limitazione alla psicoterapia degli adulti), temporale (autorizzazioni limitate nel tempo) o geografica (autorizzazione limitata a un determinato Comune) oppure vincolare l’autorizzazione a oneri (p. es. riguardo l’allestimento dei locali dello studio). Secondo l’articolo 26 LPPsi, i Cantoni fungono da autorità di vigilanza e sono quindi competenti per la revoca o il rifiuto di un’autorizzazione di esercitare la professione. In virtù dell’articolo 41 LPPsi, i Cantoni sono tenuti a comunicare senza indugio al DFI/UFSP il rilascio, il rifiuto, la revoca o eventuali restrizioni dell’autorizzazione. In questi casi la comunicazione avviene direttamente con l’iscrizione nello PsyReg da parte delle autorità cantonali di una menzione dell’esistenza e del tipo di restrizioni e oneri nonché di una revoca o rifiuto dell’autorizzazione. Per queste iscrizioni saranno messi a disposizione dei Cantoni degli elenchi dropdown dai quali potranno selezione la natura della restrizione (tecnica, geografica o temporale) od oneri nonché «revoca» o «rifiuto» dell’autorizzazione di esercitare. L’informazione sul rifiuto, la revoca o le restrizioni e gli oneri sarà accessibile al pubblico. Non saranno invece accessibili al pubblico i motivi della revoca o del rifiuto dell’autorizzazione (cfr. anche commento al cpv. 2 nonché all'art. 3 cpv. 2).

Il capoverso 1 lettera b prevede che, per i fornitori di prestazioni per una durata massima di 90 giorni di cui all’articolo 23 capoverso 2 LPPsi, i Cantoni debbano iscrivere la data alla quale essi si sono annunciati presso il Cantone.

I Cantoni possono fornire i dati o iscrivere i dati nello PsyReg in diversi modi: possono iscrivere i dati direttamente nello PsyReg online. Il trasferimento di dati può però essere effettuato solo tramite una cosiddetta interfaccia elettronica standard. Le interfacce standard consentono lo scambio di dati fra le diverse banche dati. Esse permettono sia l’importazione di dati da altre banche dati, sia l’esportazione dei propri dati verso altre banche dati. In funzione della programmazione dell’interfaccia e dei diritti di accesso dei suoi utenti, sarà possibile scambiare tutti i dati o solo una parte di questi. L’UFSP ha programmato tali interfacce per lo scambio di dati nell’ambito di MedReg. Diversi Cantoni le utilizzano già a tale scopo e probabilmente le useranno anche per la fornitura o l’iscrizione dei dati nel registro PsyReg.

Il capoverso 2 disciplina infine la comunicazione da parte dei Cantoni dei dati degni di particolare protezione su una persona iscritta, ossia:

la soppressione delle restrizioni e la data della stessa (lett. a) e il motivo del rifiuto o della revoca dell’autorizzazione di esercitare la professione con la data degli stessi (lett. b). Poi tutte le eventuali misure disciplinari (lett. c-g) previste dalla LPPsi (art. 30 cpv. 1 LPPsi): avvertimenti, ammonimenti, multe (con indicazione dell’importo) nonché divieti temporanei o definitivi di esercitare la professione con motivo e data. Ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LPPsi, i Cantoni devono comunicare senza indugio all’UFSP la presenza di dati degni di particolare protezione sulla persona iscritta. La comunicazione avviene per via elettronica: a tal scopo l’autorità cantonale deve attivare nello PsyReg la casella «dati personali degni di particolare protezione». L’UFSP iscrive poi nello PsyReg la menzione che esistono dei dati degni di particolare protezione su una persona iscritta. La relativa iscrizione («esistono dati degni di particolare protezione») è visibile solo per le autorità cantonali competenti. I dati degni di particolare protezione veri e propri non sono iscritti elettronicamente nel registro, ma rilevati dalle autorità cantonali competenti in un apposito modulo fornito a tal scopo dall’UFSP. I moduli compilati sono archiviati in un settore sicuro, separato dal resto del registro delle professioni psicologiche (cfr. commento sull’articolo 4 capoverso 2). Essi vengono inviati per lettera raccomandata alle autorità di altri Cantoni su domanda (domanda d’informazione per via elettronica nel registro delle professioni psicologiche).