Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/49: Ordinanza sul registro delle professioni psicologiche · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

I costi per il collegamento tecnico all’interfaccia standard sono a carico degli utenti (cfr. anche commento all’art. 17 cpv. 3). In virtù dell’articolo 18 capoverso 1, gli utenti di cui alla lettera b devono versare degli emolumenti per l’utilizzazione dell’interfaccia standard (cfr. commento all’art. 18).

Il capoverso 4 stabilisce che l’UFSP deve pubblicare in Internet un elenco dei servizi ai quali è stato concesso l’accesso ai dati dello PsyReg accessibili al pubblico tramite l’interfaccia standard.

Articolo 12 Impiego dei dati a scopi statistici e di ricerca

Secondo l’articolo 12 capoverso 1, l’UFSP mette a disposizione i dati dello PsyReg accessibili al pubblico anche a scopi statistici e di ricerca, a condizione che il progetto di ricerca sia d’interesse pubblico. Ai sensi della lettera a fornisce annualmente e gratuitamente i dati all’UST per scopi statistici. La lettera b prevede che l’UFSP metta a disposizione i dati anonimizzati anche a servizi pubblici e privati, a scopo di ricerca e dietro pagamento di un emolumento, a condizione che tali dati siano necessari alla realizzazione del progetto. Questa disposizione è stata introdotta sulla scorta delle esperienze fatte con MedReg, per il quale l’UFSP riceve continuamente richieste di utilizzazione dei dati a scopo di ricerca. È probabile che i dati dello PsyReg incontrino lo stesso interesse dei ricercatori, visto che lo PsyReg raccoglierà per la prima volta sistematicamente dati sui titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero riconosciuto in diversi settori specialistici (cfr. art. 8 LPPsi) nonché sui titolari di un’autorizzazione di esercitare la psicoterapia nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.

Secondo il capoverso 2, i servizi pubblici e privati che desiderano utilizzare i dati dello PsyReg a scopi di ricerca devono presentare una domanda scritta e versare un emolumento.

Articolo 13 Comunicazione alle autorità cantonali dei dati personali degni di particolare protezione

Quando un Cantone comunica dei dati personali degni di particolare protezione su una persona iscritta, l’UFSP, conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 (cfr. commenti su questi articoli) inserisce elettronicamente nello PsyReg l’indicazione che esistono tali dati, ma non i dati personali stessi degni di particolare protezione. Questa indicazione è visibile solo per le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione. Nel quadro delle procedure di autorizzazione e al fine di semplificare lo scambio d’informazioni e l’assistenza amministrativa secondo l’articolo 29 LPPsi, i dati personali degni di particolare protezione, segnatamente riguardo alle misure disciplinari, sono rilevanti per le autorità cantonali competenti. Esse possono, secondo il capoverso 1, chiedere all’UFSP informazioni sui dati personali degni di particolare protezione. La domanda può essere presentata direttamente per via elettronica tramite lo PsyReg. Il capoverso 2 stabilisce che l’UFSP, dopo aver verificato e identificato il servizio richiedente, comunichi i dati alle autorità cantonali tramite un collegamento securizzato. Poiché non esiste ancora un collegamento securizzato, la comunicazione di tali dati avviene per lettera raccomandata. Il collegamento elettronico securizzato per la comunicazione dei dati personali degni di particolare protezione sarà se del caso sviluppato in un secondo tempo sia per i dati PsyReg che per quelli MedReg.

Articolo 14 Comunicazione alla persona interessata dei dati personali degni di particolare protezione

Secondo l’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati (LPD), le persone iscritte in un registro hanno il diritto di chiedere informazioni complete sui dati che le concernono. L’articolo 1 dell’ordinanza del 14 giugno 19939 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) prevede che la domanda d’informazione e la comunicazione

8 RS 235.1

9 RS 235.11