Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 42 pagine
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Le disposizioni tecniche per l’esecuzione degli articoli sopra citati del regolamento UE-CLP sono contenute negli allegati I, VI e VII del regolamento UE-CLP (cfr. commento all’art. 6 cpv. 1).
Sezione 3: Imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati
Art. 8 (finora 34a) Imballaggio
Dal 1° giugno 2015 i fabbricanti devono procedere all’imballaggio dei propri preparati secondo l’articolo 35 del regolamento UE-CLP. L’articolo 35 del regolamento UE-CLP contiene le prescrizioni generali sull’imballaggio. Le disposizioni tecniche per l’esecuzione dell’articolo 35 del regolamento UE-CLP sono contenute negli allegati I e II del regolamento UE-CLP. Vi rientrano ad esempio le disposizioni riguardanti le chiusure di sicurezza per bambini (allegato II, 3.1), avvertenze riconoscibili al tatto (allegato II, 3.2), deroghe alle disposizioni relative all’etichettatura per esplosivi (allegato I, 1.3.5), imballaggi solubili monouso (allegato I, 1.5) e prodotti non imballati (allegato II, 5).
Dato che sono spesso adeguati al progresso tecnico, gli allegati tecnici del regolamento UE-CLP sono inseriti tra le prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 1, la cui versione determinante può essere stabilita dall’UFSP d’intesa con l’UFAM e la SECO (v. commenti all’art. 85 e all’allegato 2).
Art. 9 (finora art. 37 cpv. 4) Imballaggio di generatori aerosol
La disposizione vigente sull’imballaggio di aerosol resta rilevante. Perciò è stata ripresa dall’articolo 37 capoverso 4 (prescrizioni particolari) e aggiornata. Inoltre viene rinviato alla direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol modificata l’ultima volta dalla direttiva 2013/10/UE. Con questa modifica del 20 marzo 2013 la direttiva è adeguata al sistema GHS.
Art. 10 (finora art. 34b) Etichettatura
In merito alla terminologia vedere le «Osservazioni generali sulla terminologia» a pagina 5.
Cpv. 1
Dal 1° giugno 2015 i fabbricanti devono procedere all’etichettatura dei propri preparati secondo gli articoli 17 paragrafo 1, 18 ad esclusione del paragrafo 2 ultimo periodo, 19–23, 25 paragrafi 1, 3 e 4, 26–28, 29 paragrafi 1–4, 31, 32 paragrafi 1–5 e 33 del regolamento UE-CLP che disciplinano:
− il contenuto dell’etichetta (disposizioni generali [art. 17], identificatori del prodotto [art. 18], pittogrammi di pericolo [art. 19], avvertenze [art. 20], indicazioni di pericolo [art. 21], consigli di prudenza [art. 22], deroghe alle disposizioni relative all’etichettatura in casi particolari [art. 23], informazioni supplementari figuranti sull’etichetta [art. 25], ordine di precedenza per i pittogrammi di pericolo [art. 26], ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo [art. 27], ordine di precedenza per i consigli di prudenza [art. 28], esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio [art. 29]);
− l’apposizione delle etichette (disposizioni generali relative all’apposizione delle etichette [art. 31], disposizione delle informazioni sull’etichetta [art. 32], disposizioni particolari relative all’etichettatura dell’imballaggio esterno, dell’imballaggio interno e dell’imballaggio unico [art. 33]).
Gli articoli determinanti del regolamento UE-CLP di cui sopra contengono rimandi agli allegati rilevanti del regolamento UE-CLP che contengono le disposizioni di esecuzione tecnica. Per l’etichettatura di sostanze e di preparati si tratta degli allegati seguenti:
− allegato I: principi generali per la classificazione e l’etichettatura (parte 1), criteri di classificazione
ed elementi dell’etichetta per le classi e le categorie di pericolo riprese dal sistema GHS dell’ONU nelle parti 2 (pericoli fisici), 3 (pericoli per la salute), 4 (pericoli per l’ambiente) e 5 (altri pericoli); − allegato II: contiene diversi elementi del sistema europeo di classificazione ed etichettatura previ-
gente, tra cui elementi particolari per l’etichettatura di determinate sostanze e miscele classificate
Erläuterungen zur Totarlevision ChemV140901_i