Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
2.4.5 Sezione 5: Legittimazione all’immissione sul mercato
Art. 40 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di notifica
Una sostanza assoggettata all’obbligo di notifica può essere immessa sul mercato se:
a. l’organo di notifica ha deciso l’accettazione della sua notifica; oppure
b. dalla data d’entrata confermata della sua notifica e di eventuali complementi e rettifiche successivamente richiesti sono trascorsi 60 giorni senza che l’organo di notifica si sia espresso in merito.
Art. 41 Immissione sul mercato di sostanze assoggettate all’obbligo di comunicazione
Una sostanza assoggettata all’obbligo di comunicazione può essere immessa sul mercato se:
a. l’organo di notifica ha deciso l’accettazione della sua comunicazione; o
b. dalla data d’entrata confermata della sua comunicazione e di eventuali complementi e rettifiche successivamente richiesti sono trascorsi 30 giorni senza che l’organo di notifica si sia espresso in merito.
2.5 Capitolo 3: Requisiti per gli esami
Art. 42 Principio
1 Il fabbricante assicura che l’esecuzione degli esami necessari alla valutazione dei rischi e dei pericoli di sostanze e preparati e i metodi usati, nonché l’analisi dei risultati degli esami corrispondano allo stato della scienza e della tecnica.
2 Il DFI, il DATEC e il DEFR possono disciplinare i dettagli tecnici nei rispettivi settori.
Art. 43 Requisiti
1 Gli esami intesi a determinare le proprietà di sostanze e preparati sono svolti secondo i metodi sperimentali definiti nelle prescrizioni tecniche dell’allegato 2 numero 2.
2 Si possono applicare altri metodi sperimentali se:
a. non è prescritto alcun metodo secondo il capoverso 1;
b. il fabbricante può far valere che un metodo prescritto non è adeguato per determinare una proprietà fisico-chimica; oppure
c. il metodo è riconosciuto nell’UE conformemente all’articolo 13 paragrafo 3 del regolamento UE-REACH37.
37 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.