Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

Ordinanza

3 I precedenti notificanti possono chiedere all’organo di notifica di vietare l’immissione della sostanza sul mercato fino a quando il nuovo notificante abbia pagato loro l’indennizzo.

2.4.3 Sezione 3: Comunicazione di nuove sostanze destinate all’attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi

Art. 34 Obbligo di comunicazione

Se la quantità determinante secondo l’articolo 25 è pari o superiore a una tonnellata all’anno e questa nuova sostanza non è assoggettata all’obbligo di notifica secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera e, il fabbricante o il suo rappresentante esclusivo deve darne comunicazione all’organo di notifica prima di immettere per la prima volta sul mercato la nuova sostanza in quanto tale o quale componente di un preparato o di un oggetto dal quale la sostanza è destinata a essere liberata in condizioni d’impiego normali o ragionevolmente prevedibili.

Art. 35 Forma e contenuto della comunicazione

1 La comunicazione deve essere redatta in una lingua ufficiale o in inglese e presentata in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere redatta in una lingua ufficiale.

2 La comunicazione deve comprendere i seguenti dati e documenti:

a. il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b. se il fabbricante ha importato la sostanza, il nome e l’indirizzo del fabbricante straniero;

c. i dati essenziali relativi all’identità della sostanza;

d. l’impiego previsto;

e. la quantità della sostanza che il fabbricante prevede di immettere annualmente sul mercato in Svizzera;

f. la classificazione e l’etichettatura previste;

g. il programma di ricerca e un elenco delle persone a cui è destinata la sostanza;

h. per le sostanze pericolose, le sostanze PBT o vPvB: una proposta di scheda di dati di sicurezza.

3 L’organo di notifica può esigere dal fabbricante o dal rappresentante esclusivo rapporti d’esame pertinenti ai fini della valutazione della sostanza, sempreché siano disponibili e possano essere procurati con un onere sopportabile.

2.4.4 Sezione 4: Procedura per la notifica e la comunicazione

Art. 36 Conferma di ricezione e inoltro dei documenti