Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
a. un accertamento degli effetti nocivi per la salute umana;
b. un accertamento degli effetti nocivi costituiti dalle proprietà fisico-chimiche;
c. un accertamento degli effetti nocivi sull’ambiente;
d. un accertamento delle proprietà PBT e vPvB;
e. se la sostanza soddisfa le esigenze di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH:
1. una valutazione dell’esposizione per tutti gli impieghi identificati,
2. una descrizione dei rischi per tutti gli impieghi identificati.
2.4.2 Sezione 2: Impiego di dati di precedenti notificanti e durata di protezione dei dati
Art. 29 Impiego di dati di precedenti notificanti
1 L’organo di notifica rinuncia ai dati del notificante e si avvale di quelli di un precedente notificante se:
a. il nuovo notificante prova che il precedente notificante, mediante un attestato di accesso, è d’accordo che l’organo di notifica utilizzi i suoi dati; oppure
b. la durata di protezione dei dati è scaduta.
2 Il notificante non può avvalersi dei seguenti dati di precedenti notificanti:
a. identità, purezza e tipo di impurezze della sostanza;
b. modalità per rendere innocua la sostanza.
3 Le normative del diritto della concorrenza e del diritto dei beni immateriali non sono toccate dalle disposizioni della presente sezione.
Art. 30 Durata di protezione dei dati
1 La durata di protezione dei dati è di 10 anni.
2 Per i dati che devono essere presentati successivamente secondo l’articolo 47, la durata di protezione è di 5 anni. Se la durata di protezione dei dati presentati secondo il capoverso 1 non è ancora scaduta, la durata di protezione dei dati presentati successivamente è prorogata di conseguenza.
Art. 31 Domanda cautelativa intesa a evitare esperimenti su vertebrati
1 Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare per scritto all’organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti (art. 12 LPChim).
36 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.