Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

Ordinanza

a. un accertamento degli effetti nocivi per la salute umana;

b. un accertamento degli effetti nocivi costituiti dalle proprietà fisico-chimiche;

c. un accertamento degli effetti nocivi sull’ambiente;

d. un accertamento delle proprietà PBT e vPvB;

e. se la sostanza soddisfa le esigenze di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH:

1. una valutazione dell’esposizione per tutti gli impieghi identificati,

2. una descrizione dei rischi per tutti gli impieghi identificati.

2.4.2 Sezione 2: Impiego di dati di precedenti notificanti e durata di protezione dei dati

Art. 29 Impiego di dati di precedenti notificanti

1 L’organo di notifica rinuncia ai dati del notificante e si avvale di quelli di un precedente notificante se:

a. il nuovo notificante prova che il precedente notificante, mediante un attestato di accesso, è d’accordo che l’organo di notifica utilizzi i suoi dati; oppure

b. la durata di protezione dei dati è scaduta.

2 Il notificante non può avvalersi dei seguenti dati di precedenti notificanti:

a. identità, purezza e tipo di impurezze della sostanza;

b. modalità per rendere innocua la sostanza.

3 Le normative del diritto della concorrenza e del diritto dei beni immateriali non sono toccate dalle disposizioni della presente sezione.

Art. 30 Durata di protezione dei dati

1 La durata di protezione dei dati è di 10 anni.

2 Per i dati che devono essere presentati successivamente secondo l’articolo 47, la durata di protezione è di 5 anni. Se la durata di protezione dei dati presentati secondo il capoverso 1 non è ancora scaduta, la durata di protezione dei dati presentati successivamente è prorogata di conseguenza.

Art. 31 Domanda cautelativa intesa a evitare esperimenti su vertebrati

1 Chi, ai fini di una notifica, prevede di eseguire esperimenti su vertebrati deve domandare per scritto all’organo di notifica se sono già disponibili dati relativi a tali esperimenti (art. 12 LPChim).

36 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.