Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Prodotti chimici

a. per quantità pari o superiori a 10 tonnellate all’anno: le informazioni di cui all’allegato 4 numero 8 lettera b e numero 9 lettera b, nonché una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 28;

b. per quantità pari o superiori a 100 tonnellate all’anno: le informazioni di cui all’allegato 4 numero 7 lettera b, numero 8 lettera c e numero 9 lettera c, nonché una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 28;

c. per quantità pari o superiori a 1000 tonnellate all’anno: le informazioni di cui all’allegato 4 numero 8 lettera d e numero 9 lettera d, nonché una relazione sulla sicurezza chimica secondo l’articolo 28.

2 Dopo aver ricevuto l’informazione di cui all’articolo 46 capoverso 2 lettera b, l’organo di notifica informa il notificante, conformemente all’articolo 32, sui dati di cui già dispone.

3 Se i pericoli connessi con una sostanza non possono essere valutati in modo sufficiente, l’organo di notifica esige dal notificante, su richiesta di un servizio di valutazione, ulteriori informazioni o esami in relazione alla sostanza o ai suoi prodotti di trasformazione.

4 D’intesa con gli organi di valutazione, l’organo di notifica stabilisce, dopo aver sentito il notificante, un calendario concernente l’esecuzione degli esami supplementari.

5 Se il notificante omette di presentare i rapporti d’esame supplementari entro i termini stabiliti, l’organo di notifica può far eseguire gli esami richiesti a spese del notificante e, se del caso, vietare a quest’ultimo di immettere sul mercato la sostanza in questione.

3.3 Capitolo 3: Obbligo di annuncio

Art. 48 Sostanze e preparati soggetti all’obbligo di annuncio

Il fabbricante deve comunicare all’organo di notifica le sostanze e i preparati menzionati nell’articolo 19, a prescindere dal fatto che per essi debba essere redatta una scheda di dati di sicurezza, entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato.

Art. 49 Contenuto dell’annuncio

L’annuncio deve contenere i seguenti dati:

a. il nome e l’indirizzo del fabbricante;

b. il nome della persona responsabile dell’immissione sul mercato nello SEE ai sensi dell’articolo 17 paragrafo 1 lettera a del regolamento UE-CLP39 se l’etichettatura non reca l’identità del fabbricante;

c. per le sostanze:

1. il nome chimico secondo l’articolo 18 paragrafo 2 lettere a–d del regolamento UE-CLP,

2. il numero CAS,

39 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.