Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici
1 L’organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione della notifica o della comunicazione.
2 Se i documenti non sono manifestamente incompleti, l’organo di notifica li inoltra ai servizi di valutazione.
Art. 37 Verifica della notifica o della comunicazione
1 I servizi di valutazione verificano nella loro sfera di competenze se:
a. la documentazione è completa o, in caso contrario, se i motivi addotti dal notificante sono validi;
b. le indicazioni sono scientificamente plausibili;
c. i rapporti d’esame poggiano su esami che adempiono i requisiti di cui all’articolo 43.
2 Qualora dalla verifica della documentazione di notifica emerga che la sostanza costituisce un rischio particolare per la salute o per l’ambiente a causa della sua pericolosità, delle sue proprietà, del suo presunto impiego o delle quantità che ne vengono immesse sul mercato, i servizi di valutazione possono eseguire una valutazione dei rischi prima dell’accettazione della notifica.
3 I servizi di valutazione comunicano all’organo di notifica il risultato della loro verifica.
Art. 38 Completamento della documentazione
1 Se constata che la documentazione è manifestamente incompleta, l’organo di notifica ne informa senza indugio il fabbricante o il rappresentante esclusivo.
2 I servizi di valutazione informano l’organo di notifica se constatano che la documentazione è incompleta o scorretta oppure che per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza sono necessari altri dati o esami. L’organo di notifica invita il fabbricante o il rappresentante esclusivo ad apportarvi i complementi o le rettifiche necessari.
3 Se un sommario esauriente d’esame ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 lettera b numeri 7–9 non consente la valutazione indipendente di un determinato esame, l’organo di notifica può esigere il rapporto d’esame completo.
4 L’organo di notifica conferma al fabbricante o al rappresentante esclusivo la data di ricezione dei complementi e delle rettifiche.
Art. 39 Accettazione della notifica o della comunicazione
1 L’organo di notifica decide l’accettazione della notifica o della comunicazione d’intesa con i servizi di valutazione se dalla verifica risulta che i documenti relativi alla notifica o alla comunicazione sono completi e sufficienti per valutare i rischi e i pericoli connessi con la sostanza.
2 Qualora sia stata eseguita una valutazione dei rischi mirata, la decisione comprende le misure ordinate per la riduzione dei rischi.