Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
2 Il fabbricante deve conservare, per almeno dieci anni dall’ultima immissione sul mercato e, unitamente al relativo risultato, i documenti più importanti impiegati ai fini della valutazione e della classificazione o provvedere affinché siano disponibili. L’obbligo di conservare campioni e prove dura fintanto che il loro stato ne consente la valutazione.
3.2 Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d’esame complementari per le nuove sostanze
Art. 46 Informazioni ulteriori
1 Le informazioni ulteriori devono essere comunicate in una lingua ufficiale o in inglese e nel formato elettronico richiesto dall'organo di notifica. La lettera accompagnatoria deve essere presentata in una lingua ufficiale.
2 Il notificante deve informare per scritto e senza indugio l’organo di notifica se:
a. cambiano le indicazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b numeri 1–6 o secondo l’articolo 35 capoverso 2;
b. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 25 ha verosimilmente raggiunto uno dei quantitativi soglia di cui all’articolo 47 capoverso 1; in questo caso, il notificante indica gli esami che intende effettuare per ottenere le indicazioni complementari di cui all’articolo 47 capoverso 1;
c. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 25 è più che raddoppiata o più che dimezzata rispetto alla quantità della sostanza notificata la volta precedente;
d. dispone di nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull’essere umano o sull’ambiente;
e. immette la sostanza sul mercato per un nuovo impiego o è a conoscenza del fatto che la stessa viene impiegata per scopi che egli non ha comunicato agli organi di notifica;
f. per la sostanza in questione redige o fa redigere rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera b;
g. può procurarsi altri rapporti d’esame che esulano dal fascicolo tecnico di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera b.
3 Il rappresentante esclusivo deve accertarsi che disponga di dati aggiornati, in particolare circa le quantità delle sostanze importate annualmente dagli importatori da esso rappresentati.
4 Gli importatori che nel notificare una nuova sostanza sono rappresentati da un rappresentante esclusivo sono tenuti a informarlo annualmente circa la quantità importata della sostanza in questione.
Art. 47 Informazioni da sottoporre a seconda delle quantità
1 A seconda della quantità determinante di sostanza di cui all’articolo 25, il notificante deve presentare all’organo di notifica le seguenti indicazioni complementari: