Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici
2 Tale domanda deve recare indicazioni circa:
a. l’identità della sostanza secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera b numero 2;
b. la quantità determinante di sostanza secondo l’articolo 25.
Art. 32 Impiego di dati di precedenti esperimenti su vertebrati
1 Se dispone di sufficienti dati di precedenti esperimenti su vertebrati, l’organo di notifica comunica al notificante in che misura non siano necessari nuovi esperimenti su vertebrati ai fini della notifica.
2 Se tali dati provengono da esperimenti su vertebrati di precedenti notificanti e se la durata di protezione di questi dati non è scaduta, l’organo di notifica procede come segue:
a. comunica ai precedenti notificanti:
1. quali dati di loro esperimenti su vertebrati intenda impiegare a favore del nuovo notificante,
2. l’indirizzo del nuovo notificante;
b. comunica al nuovo notificante gli indirizzi dei precedenti notificanti.
3 I precedenti notificanti possono opporsi entro 30 giorni all’impiego immediato dei loro dati e chiedere un differimento dell’impiego dei dati.
4 Se non viene presentata alcuna richiesta di differimento, l’organo di notifica decide l’impiego dei dati.
5 Se viene presentata una richiesta di differimento, l’organo di notifica decide:
a. quali dati di precedenti notificanti vengano impiegati;
b. il differimento della notifica della sostanza in ragione del lasso di tempo di cui il nuovo notificante avrebbe bisogno per presentare dati propri.
6 Su proposta del nuovo notificante, l’organo di notifica allestisce riepiloghi dei dati impiegati; sono fatte salve le disposizioni concernenti i dati confidenziali secondo l’articolo 73.
Art. 33 Diritto d’indennizzo di precedenti notificanti per dati di esperimenti su vertebrati
1 I precedenti notificanti hanno diritto a un congruo indennizzo da parte del nuovo notificante per l’impiego dei loro dati protetti, secondo l’articolo 30, di esperimenti su vertebrati.
2 Se entro sei mesi i notificanti non riescono a pattuire un indennizzo, l’organo di notifica decide, su domanda di un notificante, sull’ammontare dell’indennizzo. Esso tiene conto in particolare:
a. delle spese sopportate per ottenere i risultati degli esperimenti;
b. della durata di protezione rimanente per i dati in questione;
c. del numero di notificanti aventi diritto all’indennizzo.