Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
3. il numero CE,
4. la classificazione e l’etichettatura,
5. gli impieghi previsti,
6. per le sostanze pericolose per l’ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le seguenti categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
7. per i nanomateriali: la composizione, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie,
8. l’indicazione se la sostanza è considerata PBT o vPvB,
9. la relazione sulla sicurezza chimica disponibile nello SEE, sempreché il fabbricante possa procurarsela con un onere sopportabile;
d. per i preparati:
1. il nome commerciale,
2. le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza,
3. la classificazione e l’etichettatura,
4. l’impiego previsto,
5. lo stato fisico,
6. per i preparati pericolosi per l’ambiente: la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie seguenti: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate,
7. per i preparati che contengono nanomateriali: la composizione dei nanomateriali, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, la struttura cristallina, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.
Art. 50 Annuncio esaustivo
Per i preparati pericolosi venduti a utilizzatori privati è necessario annunciare la composizione completa all’organo di notifica. I componenti non pericolosi possono essere denominati, secondo l'articolo 15, con un nome che designa i principali gruppi funzionali o con un nome sostitutivo.
Art. 51 Forma dell’annuncio e dell’annuncio esaustivo
L’annuncio e l’annuncio esaustivo devono essere fatti come segue:
a. in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica;
b. in una lingua ufficiale o in inglese.