Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici
a. gli imballaggi non devono poter essere confusi con imballaggi di derrate alimentari, prodotti cosmetici, agenti terapeutici o alimenti per animali;
b. il nome della sostanza o del preparato deve essere indicato nell’etichettatura; e
c. gli imballaggi devono essere conformi ai requisiti secondo l’articolo 35 paragrafi 1 e 3 del regolamento UE-CLP.42
Art. 58 Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati
Chi fornisce una sostanza o un preparato a titolo commerciale e deve consegnare una scheda di dati di sicurezza deve conoscere il contenuto della scheda e saperlo interpretare.
Art. 59 Persona di contatto per i prodotti chimici
1 Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare alle autorità esecutive cantonali la persona di contatto per i prodotti chimici da designare ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 LPChim.
2 Il DFI disciplina l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1; stabilisce la forma e il contenuto della comunicazione.
3 Il DFI stabilisce i requisiti che la persona di contatto per i prodotti chimici deve soddisfare, in particolare in materia di qualifiche professionali e di competenze aziendali.
Art. 60 Pubblicità
1 La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa immagine della loro pericolosità per l’essere umano e l’ambiente o della loro compatibilità con l’ambiente né indurre a impieghi e modi di smaltimento non appropriati o abusivi.
2 Nella pubblicità, le designazioni quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico» e «innocuo per le acque» possono essere impiegate soltanto se al contempo le proprietà così designate sono meglio precisate.
3 Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi acquistabili da utilizzatori privati senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.
4 Il capoverso 3 si applica anche ai preparati etichettati secondo l’allegato 1 numero 5 della presente ordinanza o secondo l’articolo 25 paragrafo 6 del regolamento UE-CLP43.
5 Le sostanze e i preparati non possono essere pubblicizzati per un impiego per il quale non possono essere immessi sul mercato.
42 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4..
43 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.