Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Ordinanza

4 Titolo quarto: Regole di comportamento

per l’utilizzazione di sostanze, preparati e

oggetti

4.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 55 Rispetto delle indicazioni del fabbricante

1 Le sostanze, i preparati e gli oggetti possono essere pubblicizzati, offerti o forniti a titolo professionale o commerciale soltanto per l’utilizzazione prevista e i tipi di smaltimento indicati dal fabbricante.

2 Le informazioni che figurano sull’imballaggio e sulla scheda di dati di sicurezza devono essere rispettate.

Art. 56 Immissione nell’ambiente

1 Le sostanze e i preparati possono essere immessi direttamente nell’ambiente soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo.

2 A tal fine occorre:

a. usare apparecchi che consentano un impiego tecnicamente appropriato e specifico;

b. adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che le sostanze e i preparati giungano nelle zone limitrofe o nelle acque;

c. adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi siano minacciati.

3 I preparati possono essere immessi direttamente nell’ambiente soltanto per gli impieghi indicati dal fabbricante.

Art. 57 Custodia

1 Per la custodia di sostanze e preparati devono essere rispettate le indicazioni che figurano sull’imballaggio ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza.

2 Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico.

3 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere custoditi in maniera ordinata e separandoli dall’altra merce. È proibito depositare derrate alimentari, alimenti per animali o agenti terapeutici in prossimità immediata di tali sostanze e preparati.

4 I capoversi 1–3 si applicano anche agli oggetti da cui sono emessi sostanze o preparati in quantità tali che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente.

5 Le sostanze e i preparati che, combinandosi, possono suscitare reazioni pericolose devono essere custoditi separatamente.

6 Le sostanze e i preparati pericolosi possono essere travasati e custoditi soltanto in contenitori che adempiono i seguenti requisiti: