Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Prodotti chimici

1 Le modifiche dei dati di cui agli articoli 49 e 50 devono essere annunciati entro tre mesi.

2 Se, nel caso di sostanze e preparati pericolosi per l’ambiente, la quantità annuale effettivamente fornita diverge dalla categoria annunciata della quantità immessa sul mercato, occorre comunicare entro il 31 marzo dell’anno successivo la quantità immessa sul mercato l’anno precedente secondo le categorie menzionate nell’articolo 49 lettera c numero 6 e lettera d numero 6.

Art. 53 Forma particolare dell’adempimento dell’obbligo di annuncio

L’obbligo di annuncio secondo l’articolo 48 è considerato adempiuto se è stata presentata una domanda di utilizzazione di un nome chimico alternativo (art. 15) e l’organo di notifica dispone delle informazioni richieste nell’articolo 49 lettere a, b e d, nonché, all’occorrenza, nell’articolo 50.

Art. 54 Eccezioni all’obbligo di annuncio

Sono eccettuati dall’obbligo di annuncio secondo il presente capitolo:

a. i prodotti intermedi;

b. le sostanze e i preparati immessi sul mercato esclusivamente per scopi di analisi, ricerca e formazione o usati nella ricerca e sviluppo;

c. le sostanze e i preparati esclusivamente impiegati nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali;

d. i concimi che secondo l’ordinanza del 10 gennaio 200140 sui concimi necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) o devono essere notificati all’UFAG;

e. gli esplosivi e i pezzi pirotecnici che sottostanno all’obbligo d’autorizzazione secondo l’ordinanza del 27 novembre 200041 sugli esplosivi;

f. le sostanze acquistate in Svizzera;

g. i preparati acquistati in Svizzera e forniti in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, se:

1. il nome commerciale, la composizione e l’impiego sono invariati, e

2. il nome del fabbricante originario è pure indicato;

h. le miscele di gas composte esclusivamente di gas annunciati;

i. i preparati non pericolosi in imballaggi che non superano 200 ml di contenuto, se sono fabbricati in Svizzera e forniti direttamente dal fabbricante all’utilizzatore professionale o privato;

j. i preparati immessi in commercio in quantità inferiori a 100 kg all’anno ed esclusivamente per utilizzatori professionali.

40 RS 916.171

41 RS 941.411