Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Ordinanza

4.2 Capitolo 2: Utilizzazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

Art. 61 Sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2

1 Per sostanze e preparati del gruppo 1 si intendono le sostanze e i preparati:

a. la cui etichettatura secondo il regolamento UE-CLP44 reca almeno un elemento di cui all’allegato 5 numero 1.1 della presente ordinanza; oppure

b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento UE-CLP e la cui etichettatura reca almeno un elemento elencato all’allegato 5 numero 2.1 della presente ordinanza.

2 Per sostanze e preparati del gruppo 2 si intendono le sostanze e i preparati:

a. la cui etichettatura secondo il regolamento UE-CLP reca almeno un elemento elencato all’allegato 5 numero 1.2 della presente ordinanza; oppure

b. che non sono ancora etichettati secondo il regolamento UE-CLP e la cui etichettatura reca almeno un elemento elencato all’allegato 5 numero 2.2 della presente ordinanza.

Art. 62 Conservazione

1 Per quanto concerne la conservazione di sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 si applica l’articolo 57.

2 Chi conserva sostanze e preparati dei gruppi 1 e 2 deve provvedere affinché non siano accessibili a persone non autorizzate.

3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori etichettati con i corrispondenti simboli di pericolo o pittogrammi di pericolo.

Art. 63 Esclusione della vendita a libero servizio

1 Le sostanze e i preparati del gruppo 2 destinati a utilizzatori privati sono esclusi dalla vendita a libero servizio.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica a:

a. carburanti;

b. sostanze e preparati per cui è garantito che alla fornitura sono osservati gli obblighi secondo l’articolo 65 capoverso 2.

Art. 64 Limitazioni della fornitura

1 Le sostanze e i preparati del gruppo 1 non possono essere forniti a titolo commerciale a utilizzatori privati.

2 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a titolo commerciale soltanto a persone che hanno l’esercizio dei diritti civili.

44 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.