Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Prodotti chimici

3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a persone minorenni, se questi sono capaci di discernimento e se devono impiegare tali sostanze o preparati nell’ambito della loro formazione o a titolo professionale o commerciale.

4 Le limitazioni alla fornitura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai carburanti.

Art. 65 Obblighi particolari concernenti la fornitura

1 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 1 a utilizzatori professionali o a commercianti deve informarli esplicitamente, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.

2 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 2 a utilizzatori privati deve informarli esplicitamente, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.

3 Le sostanze e i preparati secondo il capoverso 2 possono essere forniti soltanto a persone delle quali il fornitore può supporre che siano capaci di discernimento e che possano rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 8 LPChim e i requisiti secondo l’articolo 28 LPAmb.

4 Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di carburanti.

Art. 66 Conoscenze specifiche per la fornitura

1 Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce, a titolo commerciale:

a. le sostanze e i preparati del gruppo 1 a persone che le acquistano per utilizzarle a titolo professionale, senza immetterle sul mercato in altra forma;

b. le sostanze e i preparati del gruppo 2 a utilizzatori privati.

2 Il DFI può disciplinare:

a. in che modo i requisiti per le conoscenze specifiche debbano essere adempiuti; a tal fine tiene conto della formazione professionale e dell’esperienza professionale;

b. il contenuto, la durata e l’organizzazione di corsi per l’acquisizione delle conoscenze specifiche.

3 L’articolo 11 dell’ordinanza del 18 maggio 200545 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applica per analogia.

4 Il capoverso 1 non si applica ai carburanti.

Art. 67 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

1 In caso di furto o perdita di una sostanza o un preparato del gruppo 1 la persona vittima del furto o della perdita deve annunciarlo senza indugio alla polizia.

2 La polizia informa l’autorità cantonale cui compete l’applicazione della presente ordinanza e l’Ufficio federale di polizia.

45 RS 814.81