Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 30Fedlex · Progetto
Prodotti chimici
3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a persone minorenni, se questi sono capaci di discernimento e se devono impiegare tali sostanze o preparati nell’ambito della loro formazione o a titolo professionale o commerciale.
4 Le limitazioni alla fornitura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai carburanti.
Art. 65 Obblighi particolari concernenti la fornitura
1 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 1 a utilizzatori professionali o a commercianti deve informarli esplicitamente, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.
2 Chi fornisce a titolo commerciale una sostanza o un preparato del gruppo 2 a utilizzatori privati deve informarli esplicitamente, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.
3 Le sostanze e i preparati secondo il capoverso 2 possono essere forniti soltanto a persone delle quali il fornitore può supporre che siano capaci di discernimento e che possano rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 8 LPChim e i requisiti secondo l’articolo 28 LPAmb.
4 Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di carburanti.
Art. 66 Conoscenze specifiche per la fornitura
1 Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce, a titolo commerciale:
a. le sostanze e i preparati del gruppo 1 a persone che le acquistano per utilizzarle a titolo professionale, senza immetterle sul mercato in altra forma;
b. le sostanze e i preparati del gruppo 2 a utilizzatori privati.
2 Il DFI può disciplinare:
a. in che modo i requisiti per le conoscenze specifiche debbano essere adempiuti; a tal fine tiene conto della formazione professionale e dell’esperienza professionale;
b. il contenuto, la durata e l’organizzazione di corsi per l’acquisizione delle conoscenze specifiche.
3 L’articolo 11 dell’ordinanza del 18 maggio 200545 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) si applica per analogia.
4 Il capoverso 1 non si applica ai carburanti.
Art. 67 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato
1 In caso di furto o perdita di una sostanza o un preparato del gruppo 1 la persona vittima del furto o della perdita deve annunciarlo senza indugio alla polizia.
2 La polizia informa l’autorità cantonale cui compete l’applicazione della presente ordinanza e l’Ufficio federale di polizia.
45 RS 814.81