Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
3 Chi immette erroneamente sul mercato una sostanza o un preparato dei gruppi 1 o 2 deve annunciarlo all’autorità cantonale cui competente l’applicazione della presente ordinanza fornendo:
a. tutte le indicazioni necessarie per un’identificazione precisa della sostanza o del preparato;
b. una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale sostanza o preparato;
c. tutte le informazioni disponibili su chi gli ha fornito la sostanza o il preparato e a chi a sua volta ha fornito la sostanza o il preparato;
d. le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.
4 L’autorità cantonale decide se e come rendere attenti su eventuali pericoli.
Art. 68 Campioni
Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a scopi pubblicitari soltanto a utilizzatori professionali o a commercianti.
Art. 69 Sostanze e preparati destinati all’autodifesa
1 All’utilizzazione di sostanze e preparati destinati all’autodifesa si applicano per analogia gli articoli 62, 64 capoversi 2 e 3, 65 capoversi 2 e 3, 67 capoversi 3 e 4 e 68.
2 Le sostanze e i preparati destinati all’autodifesa non possono essere offerti nella vendita a libero servizio.
4.3 Capitolo 3: Utilizzazione di sostanze estremamente preoccupanti
Art. 70 Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti
1 Le sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento UE-REACH46 sono considerate estremamente preoccupanti se sono inserite nell’allegato 3 (elenco delle sostanze candidate).
2 L’UFAM decide, d’intesa con l’UFSP e la SECO, se una sostanza dell’elenco delle sostanze candidate che figura nell’allegato XIV del regolamento UE-REACH è inserita nell’allegato 1.17 dell’ORRPChim47.
Art. 71 Oggetti contenenti sostanze estremamente preoccupanti
1 Chi fornisce a titolo commerciale un oggetto che contiene una sostanza estremamente preoccupante in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento del peso deve fornire:
46 Si veda la nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
47 RS 814.81