Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Prodotti chimici
a. il nome della sostanza interessata;
b. le informazioni necessarie di cui dispone per permettere l’utilizzazione sicura dell’oggetto.
2 La persona di cui al capoverso 1 deve fornire queste informazioni gratuitamente:
a. agli utilizzatori professionali o ai commercianti: in modo spontaneo;
b. agli utilizzatori privati: su domanda entro 45 giorni.
5 Titolo quinto: Trattamento dei dati
Art. 72 Registro dei prodotti
1 L’organo di notifica tiene un registro delle sostanze e dei preparati che rientrano nel campo d’applicazione di un’ordinanza elencata qui appresso:
a. la presente ordinanza;
b. l’ORRPChim48;
c. l’ordinanza del 18 maggio 200549 sui biocidi;
d. l’ordinanza del 18 maggio 200550 sui prodotti fitosanitari.
2 Il registro è allestito sulla base di dati:
a. rilevati o elaborati da un’autorità svizzera nel quadro di una delle ordinanze di cui al capoverso 1;
b. messi a disposizione da autorità estere o da organizzazioni internazionali.
Art. 73 Dati confidenziali
1 Le autorità esecutive trattano in modo confidenziale i dati che vanno tenuti segreti in virtù di un interesse degno di protezione, sempre che non vi sia un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione.
2 L’organo di notifica, d’intesa con i servizi di valutazione, designa i dati confidenziali. Li designa prima di trasmetterli alle autorità cantonali e federali competenti secondo l’articolo 75 capoverso 2.
3 È segnatamente considerato degno di protezione l’interesse a preservare il segreto commerciale e di fabbricazione, incluse le indicazioni sulla composizione completa e le quantità di una sostanza o di un preparato immesse sul mercato.
4 Se l’organo di notifica viene a conoscenza del fatto che dati designati come confidenziali sono stati lecitamente resi noti successivamente, tali dati non devono più essere trattati in modo confidenziale.
5 Non sono considerati in alcun caso confidenziali:
48 RS 814.81
49 RS 813.12