Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Prodotti chimici

f. i dati rilevati dagli organi d’esame secondo l’articolo 12 capoverso 3 dell’ORRPChim55;

g. i dati rilevati dai Cantoni nel quadro dell’esecuzione della presente ordinanza o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano o dell’ambiente da sostanze, preparati od oggetti.

Art. 75 Scambio di informazioni e di dati

1 L’organo di notifica e i servizi di valutazione mettono reciprocamente a disposizione, per quanto necessario per adempiere i loro compiti, i dati che hanno rilevato o fatto rilevare sulla base della presente ordinanza o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano o dell’ambiente da sostanze, preparati od oggetti. A tal fine possono allestire procedure di richiamo automatizzate.

2 Essi mettono a disposizione delle autorità cantonali e federali competenti per l’esecuzione di atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano o dell’ambiente da sostanze, preparati od oggetti i dati necessari all’adempimento dei loro compiti.

3 Essi possono, mediante una procedura di richiamo, trasmettere alle autorità menzionate qui appresso i dati relativi ai fabbricanti e alle sostanze o ai preparati che hanno immesso sul mercato se tali dati sono necessari all’esecuzione:

a. alle autorità doganali;

b. alle autorità conformemente al capoverso 2;

c. al Centro d’informazione tossicologica (art. 79).

4 In taluni casi, l’organo di notifica e i servizi di valutazione possono trasmettere dati relativi a sostanze, preparati e oggetti a servizi diversi da quelli menzionati nel capoverso 2, se ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti.

5 La trasmissione secondo i capoversi 2, 3 e 4 di dati confidenziali concernenti la composizione di preparati è ammessa soltanto se è richiesta da un’autorità preposta al perseguimento penale o se serve a rispondere a quesiti di carattere medico, in particolare nei casi d’urgenza, o per far fronte a un pericolo che minaccia direttamente la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente.

6 I Cantoni informano l'UFSP circa i risultati di rilevamenti e chiarimenti relativi alla qualità dell’aria all’interno di locali e gli trasmettono i dati pertinenti a loro disposizione.

Art. 76 Trasmissione di dati all’estero e a organizzazioni internazionali

1 L’organo di notifica e i servizi di valutazione possono trasmettere dati non confidenziali ad autorità ed istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali.

2 L’organo di notifica e i servizi di valutazione possono trasmettere dati confidenziali quando:

55 RS 814.81