Progetto revisione totale OPChim
Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine
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Ordinanza
a. il nome commerciale;
b. il nome e l’indirizzo della persona soggetta all’obbligo di notifica, comunicazione o annuncio;
c. le proprietà fisico-chimiche;
d. le procedure ai fini di uno smaltimento conforme alle prescrizioni, di una possibile riutilizzazione e di altri metodi di neutralizzazione;
e. la sintesi dei risultati degli esami tossicologici ed ecotossicologici;
f. il grado di purezza di una sostanza e l’identità delle impurezze e degli additivi rilevanti ai fini della classificazione;
g. le raccomandazioni relative alle misure cautelative durante l’utilizzazione e alle misure d’urgenza in caso di incidenti;
h. le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza;
i. i metodi d’analisi appropriati per stabilire l’esposizione dell’essere umano e la presenza nell’ambiente.
6 L’organo di notifica e i servizi di valutazione possono pubblicare i dati del registro dei prodotti che non sono considerati in alcun caso confidenziali.
Art. 74 Trasmissione di dati all’organo di notifica e ai servizi di valutazione
Se necessario ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza e su loro richiesta, occorre trasmettere all’organo di notifica e ai servizi di valutazione i seguenti dati relativi a sostanze, preparati e oggetti:
a. i dati rilevati dall’UFAG in base:
1. all’ordinanza del 10 gennaio 200151 sui concimi,
2. all’ordinanza del 26 maggio 199952 sugli alimenti per animali,
3. all’ordinanza del 18 maggio 200553 sui prodotti fitosanitari;
b. i dati relativi a sostanze estranee e componenti di derrate alimentari e a sostanze contenute in oggetti dʼuso, che sono stati rilevati dallʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria in base allʼordinanza del 23 novembre 200554 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
c. i dati dell’Amministrazione federale delle dogane provenienti dalle dichiarazioni doganali;
d. i dati rilevati dalla SECO, dall’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o dagli ispettorati cantonali del lavoro sulla base della legislazione in materia di protezione dei lavoratori;
e. i dati rilevati dal Centro d’informazione tossicologica (art. 79);
51 RS 916.171
52 RS 916.307
53 RS 916.161
54 RS 817.02