Progetto revisione totale OPChim

Consultazione 2014/50: Revisione totale dell'ordinanza sui prodotti chimici · 66 pagine

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Ordinanza

a. il nome commerciale;

b. il nome e l’indirizzo della persona soggetta all’obbligo di notifica, comunicazione o annuncio;

c. le proprietà fisico-chimiche;

d. le procedure ai fini di uno smaltimento conforme alle prescrizioni, di una possibile riutilizzazione e di altri metodi di neutralizzazione;

e. la sintesi dei risultati degli esami tossicologici ed ecotossicologici;

f. il grado di purezza di una sostanza e l’identità delle impurezze e degli additivi rilevanti ai fini della classificazione;

g. le raccomandazioni relative alle misure cautelative durante l’utilizzazione e alle misure d’urgenza in caso di incidenti;

h. le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza;

i. i metodi d’analisi appropriati per stabilire l’esposizione dell’essere umano e la presenza nell’ambiente.

6 L’organo di notifica e i servizi di valutazione possono pubblicare i dati del registro dei prodotti che non sono considerati in alcun caso confidenziali.

Art. 74 Trasmissione di dati all’organo di notifica e ai servizi di valutazione

Se necessario ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza e su loro richiesta, occorre trasmettere all’organo di notifica e ai servizi di valutazione i seguenti dati relativi a sostanze, preparati e oggetti:

a. i dati rilevati dall’UFAG in base:

1. all’ordinanza del 10 gennaio 200151 sui concimi,

2. all’ordinanza del 26 maggio 199952 sugli alimenti per animali,

3. all’ordinanza del 18 maggio 200553 sui prodotti fitosanitari;

b. i dati relativi a sostanze estranee e componenti di derrate alimentari e a sostanze contenute in oggetti dʼuso, che sono stati rilevati dallʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria in base allʼordinanza del 23 novembre 200554 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;

c. i dati dell’Amministrazione federale delle dogane provenienti dalle dichiarazioni doganali;

d. i dati rilevati dalla SECO, dall’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o dagli ispettorati cantonali del lavoro sulla base della legislazione in materia di protezione dei lavoratori;

e. i dati rilevati dal Centro d’informazione tossicologica (art. 79);

51 RS 916.171

52 RS 916.307

53 RS 916.161

54 RS 817.02