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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 114Fedlex · Rapporto esplicativo

anche la panna e il burro siano grassi di origine animale, rientrano tuttora nel capitolo sui prodotti di latte, poiché a essi si applicano i requisiti generali riguardanti i prodotti di latte.

L'articolo 36 capoverso 2 precisa il riferimento ai criteri di freschezza per le materie prime per la produzione dell’olio di pesce. È inoltre stato cancellato il criterio relativo all'azoto basico volatile totale, dato che tale criterio è contenuto nella nuova ordinanza del DFI sui tenori massimi del contaminanti.

Capitolo 10: Latte

Artt. 41-47

La definizione di latte viene estesa a qualsiasi prodotto della mungitura di mammiferi di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza. In tal modo risulta più chiaro che i requisiti fondamentali riguardanti il latte si applicano al latte di tutti gli animali da allevamento. I requisiti riguardanti la massa, il tenore di proteine e la sostanza secca sgrassata valgono esclusivamente per il latte vaccino, non ci sono invece prescrizioni per il latte di altre specie di mammiferi. Anche in futuro nel quadro della caratterizzazione dovrà essere menzionata la specie animale se non si tratta di latte vaccino.

La modifica della definizione di latte produce un adeguamento alla definizione di latte crudo del regolamento (CE) n. 853/20047. Inoltre alcuni articoli sono stati riformulati, ma senza modificare la sostanza dei contenuti.

Capitolo 11: Prodotti di latte

Artt. 48-97

Il capitolo sui prodotti di latte è stato ristrutturato, definendo prima i prodotti fabbricati dal latte e in seguito i prodotti di latte fabbricati con componenti o prodotti trasformati del latte (formaggio → formaggio di siero, panna → burro ecc.). Ove opportuno, le disposizioni specifiche sui prodotti di latte di altri mammiferi sono state integrate nei relativi articoli del presente capitolo. Inoltre alcuni articoli sono stati riformulati, ma senza modificarne la sostanza. Le disposizioni specifiche riguardanti le chips di formaggio sono state cancellate in quanto non sono più di attualità.

Capitolo 12: Colostro e prodotti a base di colostro

Artt. 98-99

Le disposizioni concernenti il colostro e i prodotti contenenti colostro si applicano per analogia al colostro e ai prodotti contenenti colostro di tutti i mammiferi. Nel quadro della caratterizzazione è necessario menzionare la specie animale se non si tratta di colostro vaccino.

7 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55; da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 786/2013, GU L 220 del 17.08.2013, pag. 14.