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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 116Fedlex · Rapporto esplicativo
miele non è più determinabile. Per tale motivo il miele filtrato deve essere dichiarato come tale in ogni fase della catena alimentare.
Viene precisato che il polline non è un ingrediente, bensì un componente naturale del miele.
Articolo 112: Requisiti
Le disposizioni concernenti il miele sono state in gran parte adeguate ai requisiti del regolamento 2001/110/CE.
Articolo 113 capoversi 3 e 4: Caratterizzazione
Questi capoversi disciplinano i casi in cui il miele deve essere definito come miele per pasticceria o per industria. In questi casi in combinazione con la denominazione specifica deve figurare la dicitura «solo per cottura».
Nel capoverso 4 la deroga già esistente per il miele per pasticceria, che non deve essere venduto ai consumatori, viene estesa anche al miele filtrato.
Sezione 3: Polline di fiori
Articolo 117 capoverso 3: Pane d'api o polline di favo
La definizione di pane d'api o polline di favo è nuova. Si tratta del polline di fiori che le api raccolgono e depositano nei favi, dai quali viene attinto.
Capitolo 18: Disposizioni finali
Articolo 121: Disposizioni transitorie
Per tutto il pacchetto di revisione le disposizioni transitorie sono fissate allʼarticolo 90 ODerr.
Allegati
Allegato 1
L’allegato 1 disciplina i requisiti per la composizione della carne macinata.
Allegato 2
Vengono elencati i valori massimi delle parti di grasso e tessuto connettivo per gli ingredienti che sono designati con la dicitura «carne di …».
Allegato 3
Nel presente allegato viene descritto il tipo di caratterizzazione delle categorie di attrezzi da pesca.
Allegato 4
Nel presente allegato vengono stabiliti i requisiti concernenti l’estratto di carne, la salsa di arrosto e i brodi e i consommé di carne.