Rapporti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 116Fedlex · Rapporto esplicativo

miele non è più determinabile. Per tale motivo il miele filtrato deve essere dichiarato come tale in ogni fase della catena alimentare.

Viene precisato che il polline non è un ingrediente, bensì un componente naturale del miele.

Articolo 112: Requisiti

Le disposizioni concernenti il miele sono state in gran parte adeguate ai requisiti del regolamento 2001/110/CE.

Articolo 113 capoversi 3 e 4: Caratterizzazione

Questi capoversi disciplinano i casi in cui il miele deve essere definito come miele per pasticceria o per industria. In questi casi in combinazione con la denominazione specifica deve figurare la dicitura «solo per cottura».

Nel capoverso 4 la deroga già esistente per il miele per pasticceria, che non deve essere venduto ai consumatori, viene estesa anche al miele filtrato.

Sezione 3: Polline di fiori

Articolo 117 capoverso 3: Pane d'api o polline di favo

La definizione di pane d'api o polline di favo è nuova. Si tratta del polline di fiori che le api raccolgono e depositano nei favi, dai quali viene attinto.

Capitolo 18: Disposizioni finali

Articolo 121: Disposizioni transitorie

Per tutto il pacchetto di revisione le disposizioni transitorie sono fissate allʼarticolo 90 ODerr.

Allegati

Allegato 1

L’allegato 1 disciplina i requisiti per la composizione della carne macinata.

Allegato 2

Vengono elencati i valori massimi delle parti di grasso e tessuto connettivo per gli ingredienti che sono designati con la dicitura «carne di …».

Allegato 3

Nel presente allegato viene descritto il tipo di caratterizzazione delle categorie di attrezzi da pesca.

Allegato 4

Nel presente allegato vengono stabiliti i requisiti concernenti l’estratto di carne, la salsa di arrosto e i brodi e i consommé di carne.