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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 115Fedlex · Rapporto esplicativo
Capitolo 13: Prodotti analoghi ai prodotti di latte
Artt. 100-101
La definizione e le prescrizioni concernenti la caratterizzazione dei prodotti analoghi ai prodotti di latte sono state formulate in termini più generali e adattate al regolamento (CE) n. 1169/20118. Per tutelare i consumatori dagli inganni in correlazione con questi prodotti, la denominazione specifica non deve contenere designazioni previste per i prodotti di latte. Pertanto i prodotti sostitutivi del latte in polvere utilizzati frequentemente nei distributori automatici di caffè possono essere definiti macchianti del caffè. Invece non è possibile definire, ad esempio, un latte fermentato il cui tenore di grassi del latte è stato sostituito con olio di semi di lino come yogurt di olio di semi di lino.
Capitolo 15: Uova e ovoprodotti
Articolo 102
Il guscio calcareo non fa parte dell'uovo in quanto derrata alimentare, dato che non viene consumato insieme ad esso.
Articolo 107 capoverso 4: Uova
Il presente capoverso è stato integrato dalla data minima di conservabilità per le uova, che non deve essere superiore a 28 giorni dalla data di deposizione. Questa disposizione è rilevante nell’ambito della sicurezza alimentare. La base è costituita dal regolamento (CE) n. 589/20089.
Capitolo 16: Miele, pappa reale e polline di fiori
Sezione 1: Miele
Articolo 111 capoversi 3, 8, 9 e 10: Definizioni
La definizione di miele di mielata è stato precisato indicando che si tratta di secrezioni che si trovano su parti vive di piante provenienti da insetti che succhiano le piante.
La definizione del miele torchiato è stata integrata aggiungendo che il riscaldamento deve avvenire in modo delicato a un massimo di 45°C.
Il miele filtrato, definito nel presente articolo, è ammesso anche in Svizzera con l’obbligo di dichiarazione. L’eliminazione del polline presenta il considerevole svantaggio che l’origine del
8 Ordinanza (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304, 22.11.2011, pag. 18; da ultimo modificata dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013, GU L 306 del 16.11.2013, pag. 7.
9 Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova, GU L 163 24.6.2008, pag. 6; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n 519/2013, GU L 158 del 10.06.2013, pag. 74.