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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 113Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 18: Ulteriore caratterizzazione e imballaggio
Le indicazioni riguardanti il metodo di produzione sono state adeguate al testo UE (art. 35 del regolamento (UE) n. 1379/20136). Nella mozione Schelbert viene richiesta la dichiarazione scritta del luogo di produzione e, se del caso, anche il metodo di produzione. Il Paese di produzione e la zona di pesca sono disciplinati in modo integrale nell'OID.
Inoltre è stata resa obbligatoria l’indicazione della categoria di attrezzi da pesca sugli imballaggi dei prodotti della pesca. Tuttavia questa disposizione non si applica alla vendita di prodotti sfusi, in conformità con l’articolo 5 OID. In tal modo ai consumatori vengono messe a disposizione informazioni chiare e comprensibili sull’origine e sui processi di fabbricazione dei prodotti, al fine di consentire loro di compiere una scelta informata. Le informazioni riguardanti la denominazione specifica, il metodo di produzione, la zona di pesca e la categoria di attrezzi da pesca devono essere presenti in ogni fase della catena alimentare.
Il capoverso 6 è stato adeguato per maggiore chiarezza.
Capitolo 8: Insetti
Artt. 24-27
Vengono stabilite tre specie di insetti che possono essere utilizzate come derrate alimentari. Si tratta di specie finora autorizzate per singoli eventi nell’ambito di indagini di mercato. Poiché possono essere portatori di parassiti e germi patogeni, prima della vendita devono essere sottoposti a un trattamento di congelamento seguito da un trattamento termico. Devono essere riconoscibili come tali, ossia non devono essere sminuzzati o trattati in modo tale da non essere più identificabili come insetti. Questa disposizione è volta alla tutela dagli inganni, poiché nella nostra cultura i consumatori considerano gli insetti come parassiti. Se nell'ambito della valutazione del rischio si dovesse constatare che il consumo di insetti può causare reazioni allergiche, si dovrebbe inserire nell'ordinanza un adeguato obbligo di segnalazione.
Capitolo 8: Estratto di carne, salsa di arrosto, brodo, consommé, gelatina di carne
Artt. 27-33
I requisiti riguardanti questi prodotti sono stati recepiti senza modifiche dall’ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e l’aceto.
Capitolo 9: Oli e grassi commestibili di origine animale e prodotti derivati
Artt. 34-40
I requisiti riguardanti la composizione e la caratterizzazione di oli e grassi commestibili di origine animale e prodotti derivati sono stati precisati e recepiti nella presente ordinanza. Gli oli e i grassi commestibili definiti in questi articoli sono prodotti ottenuti di carcasse. Sebbene
6 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86.