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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 110Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Commento relativo

all'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA)

I. Situazione iniziale

L’ordinanza vigente del DFI sulle derrate alimentari di origine animale è stata sottoposta a una revisione totale. Al suo interno sono raccolte le disposizioni specifiche riguardanti tutte le derrate alimentari di origine animale. Il titolo dell’ordinanza è stato mantenuto, ma è stata modificata la struttura. Il desiderio di integrare le denominazioni latine con i nomi tedeschi non è realizzabile in quanto in alcuni casi non esistono nomi tedeschi. La denominazione latina è sempre determinante.

L’attuale ordinanza sulle minestre, le spezie e l’aceto e quella concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti sono abrogate e le relative disposizioni sulle derrate alimentari di origine animale sono recepite nella presente ordinanza. Inoltre sono state recepite le disposizioni relative agli oli e ai grassi commestibili di origine animale e ai prodotti analoghi ai prodotti di latte dall’ordinanza concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti. Per giunta nella presente ordinanza sono state inserite disposizioni riguardanti gli insetti (cfr. interpellanza Chevalley1). Tuttavia sono ammesse solo le tre specie elencate nell’articolo 24. Si tratta di specie di insetti che sono state autorizzate nell’ambito di indagini di mercato in occasione di singoli eventi chiaramente definiti per la degustazione di insetti. È emerso che sussiste la necessità di inserire gli insetti nella legislazione sulle derrate alimentari. Sono state addotte diverse ragioni come la sostenibilità e un migliore sfruttamento e bilancio energetico rispetto alla produzione di derrate alimentari di origine animale tradizionali. Tuttavia attualmente in Svizzera non esistono aziende che allevino insetti destinati all’uso alimentare. Le fonti finora esistenti utilizzano i cosiddetti animali da preda per rettili e uccelli, che di norma vengono nutriti con scarti. In Olanda esistono aziende che allevano e trasformano insetti per uso alimentare. Anche il Belgio ha pubblicato un elenco di alcune specie di insetti che possono essere utilizzati a scopo alimentare. Molte domande riguardanti la sicurezza alimentare finora non hanno ottenuto una risposta esauriente. L’EFSA ha ricevuto un mandato per valutare il rischio relativo agli insetti come alimenti per animali ed esseri umani.

Anche in vista dell’attuazione della mozione Schelbert2 sulla caratterizzazione del pesce venduto sfuso, nel capitolo sui prodotti della pesca sono stati ripresi elementi essenziali delle disposizioni in materia di caratterizzazione dell’UE (regolamento UE n. 1379/20133). D’ora in

1 Ip 13.4018 Chevalley: Perché vietare il consumo di insetti? Ip 14.3273 Chevalley: Perché vietare in Svizzera il commercio di insetti comunemente consumati in altri Paesi?

2 12.4026 Mozione Schelbert Louis, Stessi obblighi di dichiarazione per carne e pesce. Obbligo di dichiarazione per il pesce.

3 Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, GU L 354 del 28.12.2013, 011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.1.298581