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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 112Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 1: Oggetto e campo di applicazione

Il campo di applicazione è stato ampliato agli oli e ai grassi commestibili di origine animale, ai brodi e ai consommé di carne, al brodo di volatili e di pesce, alla gelatina di carne, alla salsa di arrosto e ai prodotti analoghi ai prodotti di latte.

Art. 2: Specie animali ammesse

Gli insetti sono ora considerati una specie animale ammessa per la produzione di derrate alimentari.5. È in progetto l'inserimento degli insetti nel regolamento sul novel food di cui è prevista la revisione; ma manca ancora l'approvazione. L'approvazione dovrebbe avere luogo nel corso dell'indagine conoscitiva. Se in ambito UE gli insetti saranno considerati «novel food» anche nel nuovo regolamento, sarà necessario appurare se essi dovranno essere inseriti nelle disposizioni sul novel food anche nel diritto svizzero.

Sezione 5: Carni separate meccanicamente

Art. 8 cpv. 1

La definizione di carni separate meccanicamente è stata adeguata per maggiore chiarezza.

Capitolo 4: Prodotti di carne

Art. 11 Gelatina e collagene

La definizione di gelatina è stata adeguata per maggiore chiarezza.

Art. 12 Requisiti (di gelatina e collagene)

D'ora in avanti i requisiti di gelatina e collagene sono disciplinati in un unico articolo comune ai due prodotti.

Capitolo 6: Prodotti della pesca

Art. 17: Denominazione specifica

La denominazione specifica dei prodotti della pesca è composta dalla denominazione comune e da quella scientifica. Nell’UE la denominazione comune è regolata mediante un elenco di denominazioni commerciali ufficiali, giuridicamente vincolanti, dei singoli Stati membri. Nello Stato membro in questione possono essere commercializzati solo i prodotti della pesca presenti negli elenchi degli Stati membri. In Svizzera l’elenco delle denominazioni dei pesci commestibili ha unicamente carattere di raccomandazione ed è da considerarsi una guida nell’ambito della tutela dagli inganni.

5 Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.