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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 129Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Alimenti e nutrizione

Commento relativo all’

Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAL)

I. Situazione iniziale

Questa nuova ordinanza disciplina le disposizioni specifiche per gli integratori alimentari.

Nell’UE gli integratori alimentari non sono considerati alimenti speciali rispettivamente derrate alimentari destinate a persone con determinate necessità alimentari bensì derrate alimentari «normali».

Nel quadro della presente revisione, anche in Svizzera gli integratori alimentari sono disciplinati da un’ordinanza propria e non rientrano più nelle derrate alimentari destinate a persone con determinate necessità alimentari.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 1: Integratori alimentari e sostanze nutritive

Questo articolo riporta le definizioni di integratore alimentare e di sostanza nutritiva. La definizione attuale dell’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI sugli alimenti speciali1 è adeguata in funzione della definizione contenuta nella direttiva 2002/46/CE2.

Art. 2: Requisiti

Sono ripresi i requisiti posti finora agli alimenti speciali fissati all’articolo 3 capoverso 4 e, per gli integratori alimentari, all’articolo 22 capoversi 2–4 e 6–6ter dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.

La disposizione attualmente in vigore (art. 22 cpv. 5) sulla possibilità di iperdosaggio di vitamine è stralciata. In compenso, nell’allegato 1 sono direttamente elencate le quantità massime di vitamine e sostanze minerali ammesse che non possono essere superate per ogni dose giornaliera raccomandata. L’UE prevede di introdurre quantità massime, ma finora non l’ha fatto. La Svizzera ha introdotto le quantità massime per gli integratori alimentari ai fini della tutela della salute. In futuro, gli integratori alimentari devono essere sottoposti a una valutazione dei rischi ed eventualmente adattati.

Al capoverso 3 si definiscono le sostanze nutritive e le altre sostanze ammesse e non ammesse negli integratori alimentari Sono ammesse le sostanze elencate all’allegato 1 e le derrate alimentari e le sostanze che sono ammesse secondo la nuova ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari e possono essere utilizzate negli integratori alimentari.

Quale novità, è stato integrato l’allegato 2 in cui sono elencate le piante, le parti di piante e i preparati a base di esse che non sono ammessi negli integratori alimentari. Il divieto è giustificato da motivi di sicurezza alimentare e di protezione contro l’inganno (p. es. sostanze tossiche o farmacologicamente attive ovvero sostanze non sicure).

1 RS 817.022.104

2 Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51, modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2011, GU L 296 del 15.11.2011, pag. 29.