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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 133Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo all’
ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
I. Situazione iniziale
Dal 15 maggio 1997, nell’UE vige il regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari1 (cosiddetto regolamento sui «novel food»). Secondo questa normativa, le derrate alimentari che non erano presenti sul mercato dell’UE in misura significativa prima della sua entrata in vigore sono da considerarsi nuovi tipi di derrate alimentari che sottostanno all’obbligo di autorizzazione. Quest’ultima viene concessa sotto forma di autorizzazione individuale, dopo una procedura di valutazione onerosa che comprende la consultazione degli Stati membri.
Il regolamento (CE) n. 258/97 è attualmente in fase di revisione. La proposta di revisione del 18.12.20132 ha suscitato accese discussioni all’interno del Parlamento europeo. Tuttora esistono pareri discordanti su quali derrate alimentari debbano essere considerate «nuove» e quindi soggette all’obbligo di autorizzazione secondo tale regolamento. Particolarmente controversa è la classificazione dei nanomateriali e della progenie di animali clonati. A causa di queste differenze, finora non è stato possibile approvare un nuovo regolamento.
La proposta di revisione dell’UE prevede la semplificazione della procedura di autorizzazione. Al posto delle autorizzazioni individuali, si intende inoltre creare un elenco comunitario comprendente tutte le derrate alimentari autorizzate in virtù del regolamento. Anche altri soggetti oltre a coloro che hanno presentato la domanda di autorizzazione avranno la possibilità di immettere sul mercato prodotti menzionati nell’elenco comunitario, purché siano rispettate le specificità stabilite nella decisione di autorizzazione. Dato che il nuovo sistema quindi non impedisce che le innovazioni vengano sfruttate da terzi, la proposta di revisione prevede che in singoli casi chi ha richiesto l’autorizzazione possa essere tutelato in tal senso. Se la revisione sarà approvata, i richiedenti potranno usufruire di un termine di protezione di cinque anni a decorrere dal momento in cui la derrata alimentare è integrata nell’elenco comunitario. Attualmente si sta discutendo se estendere il termine di protezione a sette anni.
Saranno inoltre fissate regole semplificate per l’autorizzazione delle derrate alimentari tradizionali. Si tratta in particolare di derrate alimentari che in determinati Paesi sono consumate da tempo (p. es. frutta esotica), ma che sono nuove sul mercato europeo.
In Svizzera allo stato attuale non esiste una normativa per i nuovi tipi di derrate alimentari. Tuttavia, in base al principio positivo del diritto svizzero sulle derrate alimentari finora vigente, la maggior parte dei nuovi tipi di derrate alimentari secondo la definizione UE poteva unicamente essere immessa sul mercato se autorizzata come nuovo prodotto secondo l’articolo 5 dell’attuale ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr, RS 817.02). Siccome nell’ambito della revisione della legge sulle derrate alimentari è stato deciso di rinun-
1 Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.
2 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, 2013/0435 (COD) del 18.12.2013. 011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.4.300110