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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 125Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Art. 23: Categorie di alimenti per un’alimentazione mirante al controllo del peso

Questo articolo corrisponde al capoverso 2 dell’articolo 16 dell’ordinanza vigente sugli alimenti speciali.

Art. 24: Requisiti

Questo articolo corrisponde ai capoversi 3 e 4 dell'articolo 16 dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.

Art. 25: Caratterizzazione

Questo articolo corrisponde ai capoversi 5–8 dell’articolo 16 dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.

Capitolo 5: Alimenti per influire sui livelli di colesterolo

Art. 26: Requisiti

Questo articolo corrisponde all’articolo 23a capoversi 1 e 2 dell’attuale ordinanza. L’articolo 23a è stato introdotto solo con la revisione del 25 novembre 2013. Oltre alla modifica del titolo (cfr. titolo del capitolo), che ora rispecchia maggiormente lo scopo di tali alimenti, è stata operata una suddivisione in due articoli: requisiti (cpv. 1 e 2) e caratterizzazione (cpv. 3).

Art. 27: Caratterizzazione

Questo articolo corrisponde all’articolo 23a capoverso 3 dell’attuale ordinanza.

Capitolo 6: Alimenti per sportivi

A livello europeo la Svizzera è stata uno dei primi Paesi a emanare disposizioni di legge per tali prodotti. Nel regolamento (UE) n. 609/2013 l’UE è prevista la redazione di una relazione per chiarire se la regolamentazione di tali prodotti continuerà a essere di competenza degli Stati membri oppure se è opportuno emettere prescrizioni europee. In attesa di tale decisione, nel diritto svizzero vengono mantenute le attuali disposizioni ai fini della tutela della salute e della lotta contro gli inganni.

Il capitolo 6 corrisponde all’articolo 20 dell’attuale ordinanza. Tuttavia il titolo è stato modificato da «alimenti per persone con un elevato fabbisogno nutritivo o energetico (alimenti di complemento)» ad «alimenti per sportivi». Per una migliore leggibilità l'attuale articolo 20 è stato suddiviso in 4 articoli. Inoltre alcune disposizioni sono state stralciate: è stata abolita la possibilità di sovradosaggio delle vitamine (attuale cpv. 8) e per gli additivi non è più prevista una procedura di autorizzazione distinta (attuale cpv. 10). La disposizione sul sovradosaggio è una regolamentazione specificatamente svizzera. In base alla nuova legge sulle derrate alimentari, gli alimenti devono essere sicuri e la responsabilità di scegliere un dosaggio di vitamine non rischioso per la salute ricade sul fabbricante. Grazie alla possibilità prevista dall’articolo 32 di modificare gli allegati, il capoverso 10 diventa obsoleto e può essere stralciato.

Art. 28: Definizione

Questo articolo corrisponde all’articolo 20 capoverso 1 dell’attuale ordinanza.