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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 130Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 3: Caratterizzazione

L’articolo 3 contiene i requisiti specifici per la caratterizzazione degli integratori alimentari.

Sono ripresi e attualizzati i requisiti esistenti.

Nell’articolo sono inoltre integrate le disposizioni sui riferimenti relativi a colture batteriche vive e lattasia di cui agli allegati 13a e 14b dell’ordinanza sugli alimenti speciali.

La valorizzazione delle sostanze nutritive avviene secondo le disposizioni relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute. La pubblicità delle altre sostanze è disciplinata nell’articolo 3 capoverso 4 lettera b per analogia. Per esempio, per un «integratore alimentare con vitamina C» nella razione quotidiana raccomandata deve essere presente almeno il 15 per cento della quantità di riferimento di cui all’allegato 9 parte A della nuova ordinanza del ... relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID).

Art. 4: Restrizioni della pubblicità

Questa disposizione è ora ripresa dalla direttiva 2002/46/CE. La caratterizzazione e la presentazione degli integratori alimentari e la pubblicità in loro favore non possono contenere riferimenti tramite i quali si afferma o si risveglia l’impressione che in un’alimentazione equilibrata e variata in generale non è possibile un apporto adeguato delle quantità di sostanze nutritive.

Art. 5: Obbligo di notifica

La direttiva 2002/46/CE prevede un obbligo di notifica per gli integratori alimentari nell’UE. Si prevede di introdurre tale obbligo anche in Svizzera per permettere una migliore sorveglianza del mercato e semplificarne così l’esecuzione. Con la notifica occorre inviare l’imballaggio o l’etichetta originale oppure le rispettive stampe laser. In caso di violazione dell’obbligo di notifica, le misure di diritto amministrativo (p. es. contestazione) e le sanzioni penali si basano sulla legge sulle derrate alimentari.

Art. 6: Requisiti di purezza

In linea con la direttiva 2002/46/CE, sono fissati i criteri per la purezza delle sostanze elencate all’allegato 3.

Per le sostanze elencate all’allegato 3, per cui non sono fissati criteri di purezza, fintanto che non sono emesse le rispettive specificazioni, valgono i criteri di purezza generali riconosciuti dagli organismi internazionali. Si tratta per esempio dei criteri emessi dal Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari (JECFA) della FAO/OMS oppure di quelli fissati dalla Farmacopea europea.

Art. 7: Adeguamento degli allegati

Per evitare ostacoli tecnici al commercio, l’USAV ha la possibilità di adeguare regolarmente gli allegati alla legislazione dei principali partner commerciali della Svizzera, qualora le condizioni tecniche o scientifiche lo richiedano.

Art. 8: Disposizioni transitorie

Per tutto il pacchetto di revisione le disposizioni transitorie sono fissate allʼarticolo 90 ODerr. Per questo motivo, gli integratori alimentari che corrispondono all’ordinanza sugli alimenti speciali possono essere fabbricati, introdotti e caratterizzati secondo il diritto precedente fino a un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte. Gli integratori alimentari già in commercio e notificati in base al diritto attuale sono considerati notificati anche secondo il nuovo diritto.

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