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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 126Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Art. 29: Categorie di alimenti per sportivi

Questo articolo corrisponde all’articolo 20 capoverso 2 dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.

Art. 30: Requisiti

Questo articolo corrisponde ai capoversi 3–7 dell'articolo 20 dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.

Art. 31: Caratterizzazione

Questo articolo corrisponde ai capoversi 11, 13 e 15 dell'articolo 20 dell’attuale ordinanza sugli alimenti speciali.

Capitolo 7: Adeguamento degli allegati

Art. 32:

L’USAV mantiene la possibilità di adeguare gli allegati dell’ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 33: Abrogazione di un altro atto normativo

L’attuale ordinanza del DFI del 23 novembre 20058 sugli alimenti speciali è abrogata.

Art. 34: Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie sono disciplinate a livello centrale nell'articolo 90 ODerr. Gli alimenti contemplati dalla presente ordinanza, che non sono conformi alla stessa ma rispettano le disposizioni dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali, possono essere prodotti, importati e caratterizzati ai sensi del diritto anteriore per un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Essi possono essere venduti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte (cpv. 1).

Per quanto riguarda l’obbligo di notifica previsto anche dal diritto anteriore, gli alimenti notificati secondo il diritto anteriore vengono considerati notificati anche ai sensi della nuova normativa (cpv. 2).

Art. 25: Entrata in vigore

Si prevede di far entrare in vigore la presente ordinanza in concomitanza con la nuova legge sulle derrate alimentari e con le ordinanze basate sull'ODerr.

8 RS 817.022.104