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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 131Fedlex · Rapporto esplicativo

Allegati

Allegato 1

L’allegato 13 dell’ordinanza sugli alimenti speciali è stato ripreso e adattato. Le sostanze autorizzate nell’UE in base alla legislazione «Novel Food» (regolamento (CE) n. 258/973 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari) e riprese in seguito dal diritto svizzero sono in questo caso state stralciate. In base all’articolo 2 capoverso 3 lettera b della presente ordinanza, queste sostanze possono però continuare a essere utilizzate come integratori alimentari. Si tratta delle sostanze seguenti: Beta-glucano estratto da lievito, flavonoidi estratti da Glycyrrhiza glabra L, fosfatidilserina estratta da soia e fungo Shiitake (estratto miceliale).

Le denominazioni e le unità corrispondono a quelle dell’OID. Le denominazioni che divergono nella direttiva 2002/46/CE sono indicate tra parentesi.

Quale novità, nell’allegato 1 sono elencate le quantità massime di vitamine e sostanze minerali ammesse che possono essere contenute in ogni dose giornaliera raccomandata (cfr.

commento all’art. 2).

Allegato 2

L’allegato 2 stabilisce quali piante, parti di piante e preparati a base di esse non sono ammessi negli integratori alimentari. Si tratta di piante per cui non possono essere esclusi rischi per la salute e di piante che sono da considerare medicinali e il cui uso nelle derrate alimentari non è raccomandato a causa dei rischi per la salute. In tale contesto, si prende anche in considerazione le valutazioni di organi scientifici internazionali. Inoltre, sono integrate le piante soggette a restrizioni se usate per la fabbricazione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti (v. nuova ordinanza del DFI sugli aromi e gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti). Al momento è riportata una lista a titolo di esempio che include le piante principali. La lista si basa sull’elenco di piante utilizzato in Germania «Stoffliste des Bundes und der Bundesländer für die Kategorie „Pflanzen und Pflanzenteile“»4, pubblicato dal Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit tedesco (Ufficio per la tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare).

Allegato 3

L’allegato 14 dell’ordinanza sugli alimenti speciali è stato ripreso e adattato. La lista delle forme di vitamine e di sali minerali ammessi corrisponde all'allegato II della direttiva

2002/46/CE.

Le sostanze che sono state autorizzate nell’UE in base al regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e riprese in seguito dal diritto svizzero sono in questo caso state stralciate. In base all’articolo 2 capoverso 3 lettera b della presente ordinanza, anche queste sostanze possono però continuare a essere utilizzate come integratori alimentari. Si tratta delle sostanze seguenti: beta-glucano estratto da lievito, flavonoidi estratti da Glycyrrhiza glabra L, licopene ottenuto da Blakeslea trispora, licopene sintetico, fosfatidilserina, fungo Shiitake (estratto miceliale), zeaxantina sintetica.

Le alghe rosse calcaree (Maerl) come fonte di calcio ammessa sono riprese dall’articolo 22b tuttora in vigore dell’ordinanza sugli alimenti speciali.

Il lievito alimentare arricchito e le microalghe non sono invece riprese nell’allegato 3. Il lievito alimentare e le microalghe sono ora descritti nell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine

3 Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

4 http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.html 011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.1.298531 3/4