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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 134Fedlex · Rapporto esplicativo

ciare al principio positivo, ai fini della protezione della salute è dunque apparso opportuno introdurre, analogamente all’UE, un obbligo di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari (articolo 17 capoverso 1 nuova ODerr). In assenza di un simile obbligo di autorizzazione, tali derrate alimentari potrebbero essere consegnate ai consumatori senza un precedente controllo, e di conseguenza la Svizzera offrirebbe un livello di tutela inferiore rispetto all’UE.

L’ordinanza qui illustrata riprende la proposta di revisione dell’UE del 18.12.2013, ma con alcune peculiarità e divergenze. Invece di introdurre un «elenco comunitario», in Svizzera si prevede di rilasciare le autorizzazioni sotto forma di decisioni individuali e di pubblicarle in Internet all’interno di un’apposita lista.

Con questa procedura, solo la persona a cui è stata rilasciata l’autorizzazione può produrre o importare il nuovo tipo di derrata alimentare. Se anche in Svizzera fosse adottato il sistema dell’UE (tutti gli operatori presenti sul mercato possono usufruire di un’autorizzazione), le autorizzazioni verrebbero concesse sotto forma di decisioni di portata generale. In tal caso, la tutela dei richiedenti richiederebbe una base legale esplicita, che però non esiste.

Con il sistema delle decisioni individuali il segreto di fabbricazione è salvaguardato. Malgrado l’assenza di una base legale, chi investe molto denaro nello sviluppo di nuovi prodotti beneficia così di una certa protezione. In questo modo si favorisce maggiormente

l’innovazione rispetto al sistema delle decisioni di portata generale.

Nel caso dei nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, la questione si pone invece in maniera diversa. Si tratta infatti di derrate che devono provenire dalla produzione primaria, e quindi non sono il frutto di un’innovazione da tutelare. Per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali si prevede perciò di rilasciare le autorizzazioni sotto forma di decisioni di portata generale, affinché tutti i concorrenti sul mercato possano beneficiarne.

Con la nuova normativa qui illustrata, alcuni prodotti attualmente ammessi in Svizzera sarebbero soggetti all’obbligo di autorizzazione. Si tratta da un lato di certi prodotti vegetali, e dall’altro di prodotti inclusi nella legislazione svizzera vigente perché autorizzati sulla base del regolamento comunitario sui «novel food». Questi prodotti sono elencati nell’allegato della presente ordinanza e non necessitano di un’autorizzazione. È anche contemplata la possibilità di aggiungere all’allegato ulteriori prodotti che all’estero hanno superato una procedura di autorizzazione. Gli standard in termini di tutela della salute e protezione dall’inganno devono corrispondere a quelli previsti dalla presente ordinanza.

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