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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 135Fedlex · Rapporto esplicativo
II Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
Mentre la definizione dei nuovi tipi di derrate alimentari e i principi relativi alla loro immissione sul mercato sono disciplinati nell’articolo 15 e seguenti ODerr, la presente ordinanza si limita a regolamentare i dettagli della procedura di autorizzazione nonché i nuovi tipi di derrate alimentari che possono essere commercializzati senza autorizzazione.
Sezione 2: Procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari
Art. 2
La procedura di autorizzazione ordinaria prevede una verifica approfondita per appurare che la derrata alimentare non presenti rischi per la salute umana o che non vi sia un rischio di inganno dei consumatori. Alla domanda occorre allegare i rispettivi documenti. Finora questi criteri sono stati verificati nell’ambito della procedura di autorizzazione per nuovi prodotti prevista dall’articolo 5 della vigente ODerr. Quale novità, nel caso di una derrata alimentare che sostituisce un prodotto esistente si provvederà anche ad accertare che le modifiche non siano di entità tale che il consumo normale della derrata in questione provochi carenze alimentari nei consumatori.
La domanda può essere presentata in una lingua ufficiale o in inglese.
Sezione 3: Procedura di autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali
Art. 3 Domanda di autorizzazione
Conformemente all’articolo 17 capoverso 3 ODerr, per l’autorizzazione di derrate alimentari tradizionali provenienti dalla produzione primaria valgono requisiti agevolati. I documenti da presentare in un caso del genere devono soddisfare condizioni in materia di sicurezza alimentare meno severe di quelle previste per le autorizzazioni per i nuovi tipi di derrate alimentari non tradizionali. Anche queste domande di autorizzazione semplificate possono essere trasmesse in una lingua ufficiale o in inglese.
Art. 4 Rilascio dell’autorizzazione
Nonostante valgano requisiti meno severi per la documentazione prevista nelle procedure di autorizzazione delle derrate alimentari tradizionali, anche queste ultime devono essere sicure. L’autorizzazione viene dunque rilasciata soltanto se è possibile comprovare che la derrata alimentare tradizionale è stata usata nel Paese di origine o di produzione per almeno 25 anni, senza causare problemi di salute e come parte integrante dell’alimentazione normale di vaste fasce della popolazione. Un impiego della derrata alimentare solamente per scopi particolari e unicamente da parte di determinate categorie della popolazione non è sufficiente.
Anche nel caso di un nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale che va a sostituire un prodotto esistente, occorre dimostrare che le modifiche non siano di entità tale che il consumo normale della derrata in questione abbia ripercussioni negative per i consumatori sotto il profilo alimentare.
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