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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
zione di frutta esotica ha però vissuto una forte crescita e sarebbe quindi discriminante per i Paesi esportatori, e anche sproporzionato, se i frutti consumati da ampie fasce della popolazione in detti Paesi dovessero essere soggetti all'intera procedura di autorizzazione per il «novel food» prima di poter essere immessi sul mercato in Svizzera.
Dato che avrebbe poco senso autorizzare detti frutti con delle autorizzazioni individuali, è prevista l'emanazione di una decisione di portata generale in caso di accoglimento della domanda. Tuttavia, se la domanda venisse rifiutata, si dovrebbe emanare una decisione individuale nei confronti del richiedente. L'emanazione di una decisione di portata generale in caso di rifiuto della domanda causerebbe dei problemi giuridici (concessione del diritto di essere sentito ecc.), ed è per questo che anche in altri settori, come ad esempio nel caso delle decisioni sul Cassis de Dijon emanate dall'USAV sulla base dell'articolo 16c della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)8, vengono emanate delle decisioni individuali in caso di rifiuto della domanda.
I principi degli articoli 4–7 si applicano a entrambe le procedure di autorizzazione. Dato che in linea di principio gli articoli 4–7 sono concepiti per le decisioni individuali, non tutte le disposizioni si possono applicare alle decisioni di portata generale per le derrate alimentari tradizionali. Per questa ragione è stato stabilito che, in deroga all'articolo 5 capoverso 1, le decisioni di portata generale sono rilasciate a tempo indeterminato.
Per maggiori dettagli sulla procedura di autorizzazione e sugli obblighi derivanti dall'autorizzazione si rimanda all'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari.
Articolo 18: Uso di nuovi tipi di derrate alimentari come ingredienti
Per motivi di chiarezza del diritto, l'articolo 18 precisa che sia i nuovi tipi di derrate alimentari disciplinati nella legislazione sia i nuovi tipi di derrate alimentari che sono stati autorizzati possono essere utilizzati quale ingrediente di una derrata alimentare composta, tenendo conto delle condizioni correlate all'autorizzazione.
Articolo 19: Nuove conoscenze relative alla sicurezza dei nuovi tipi di derrate alimen-
tari
Chi fabbrica, trasforma, importa o immette sul mercato nuovi tipi di derrate alimentari deve notificare all'USAV tempestivamente e di propria iniziativa le nuove conoscenze relative alla sicurezza della derrata alimentare. Quanto sopra si applica a tutti i nuovi tipi di derrate alimentari a prescindere dall'elemento sui cui si basa la loro commerciabilità (legislazione, autorizzazione specifica o decisione di portata generale).
Sezione 3: Aziende alimentari
Art. 20: Obbligo di notifica
Come nel diritto attuale, chiunque utilizza derrate alimentari è tenuto a notificare la sua attività alla competente autorità cantonale di esecuzione. Il concetto di «utilizzo» è illustrato più dettagliatamente nell'articolo 2 capoverso 1 numero 1, alla definizione di azienda alimentare. La consegna occasionale su scala ridotta a bazar, feste scolastiche e simili resta esclusa dall'obbligo di notifica anche per il futuro.
La novità è costituita dal fatto che in caso di utilizzo di bevande alcoliche si deve indicare anche la forma commerciale e il tipo di alcol messo in commercio. Il motivo è che in futuro la Regìa federale degli alcool intende utilizzare la notifica prevista dal diritto sulle derrate ali-