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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

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consentono di fissare il livello di priorità dei controlli sui prodotti (ad esempio per i programmi nazionali). La descrizione di tali procedure fa parte del piano nazionale di controllo (cfr. in merito la lettera h).

Lettera c: sono specialmente le organizzazioni, le squadre di lavoro e le piattaforme comuni create ai diversi livelli (Confederazione-Cantoni) e nei diversi ambiti (produzione primariadistribuzione) a essere precisate nel PNC.

Lettera d: il punto precisa i rispettivi ruoli delle autorità competenti per la realizzazione degli obiettivi del piano di controllo.

Lettera e: il punto implica che, una volta categorizzati i rischi in base alle procedure di cui alla lettera b, i temi che meritano la massima priorità siano espressamente inclusi nel piano nazionale di controllo sotto forma di obiettivi operativi. Per esempio, «nel quadro del piano nazionale 2016-2019, si presterà particolare attenzione alle misure volte a ridurre le concentrazioni del pericolo chimico X nelle derrate alimentari Y».

Lettera f: il PNC precisa le varie procedure e organizzazioni create per la collaborazione tra i vari livelli (Confederazione-Cantoni) e i vari ambiti (produzione primaria-distribuzione).

Lettera g: si intende qui la delega di compiti a organizzazioni diverse dalle autorità federali o cantonali. Un esempio di tale delega è quella conferita a organismi di certificazione privati nell’ambito del controllo del bollino «bio».

Lettera h: le procedure o metodologie utilizzate per categorizzare i rischi sono descritte con un adeguato livello di dettaglio. È anche possibile fare riferimento a un documento pubblicato. Le campagne nazionali in questione sono campagne nazionali di prelievo e analisi di campioni ufficiali relativi a temi specifici, per esempio il programma nazionale per la ricerca di sostanze estranee nelle derrate di origine animale prodotte in Svizzera. Cfr. in merito anche l’articolo 10.

Lettera i: la descrizione dei piani d’emergenza che si auspica comprende in particolare l’organigramma dello stato maggiore di crisi nonché processi, competenze e responsabilità dei vari ruoli rappresentati in tale organigramma. Per esempio, si potrà precisare comme viene designato l’ufficio incaricato della comunicazione di crisi nell’ipotesi in cui siano coinvolte più autorità.

Lettera j: qui si intendono soprattutto i requisiti di legge in materia di formazione di base e di formazione continua per il personale delle autorità competenti. Sono interessate anche le informazioni sulle modifiche apportate a tali ambiti formativi.