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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
l'esecuzione dei compiti che le autorità devono svolgere. Un laboratorio privato incaricato di eseguire analisi non dovrebbe, per esempio, conoscere il nome del prodotto o dell'azienda interessati. I dati personali contemplati al capoverso 3 sono i dati sensibili ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati14, che richiedono una protezione particolare e devono essere trattati in maniera riservata. Non si tratta solo dei dati personali relativi alle sanzioni, ma anche di tutti quelli riguardanti una procedura amministrativa o penale. Pertanto, tutti i dati di controllo sono sensibili; il nome di un'azienda controllata, che essa sia conforme o meno, diventa un dato sensibile. Questi dati sensibili possono essere comunicati o diffusi solo se previsto espressamente da un'apposita base giuridica. È questo il caso particolare dei prodotti che presentano un rischio grave per la salute e/o i casi gravi di inganno che sono oggetto di misure urgenti, gli avvertimenti pubblici e/o gli allarmi internazionali (p. es. i sistemi di allarme rapido RASFF, INFOSAN). È previsto, infine (cpv. 4), l'obbligo per le autorità di esecuzione e le terze parti di emanare un regolamento interno sul modo in cui i dati devono essere trattati e resi sicuri. I mezzi per attuare i capoversi 1-3 devono, quindi, essere accurati e stabiliti per tutti i collaboratori. Un tale regolamento permette di assicurare un trattamento uniforme all'interno del servizio. Devono essere previste determinate misure tecniche in funzione delle forme dei documenti esistenti. I Cantoni possono, per esempio, decidere di conservare i fascicoli di controllo contenenti dati personali sotto chiave o di criptare i documenti che ne contengono.
Gli articoli 99-103 stabiliscono in modo preciso quali sono le autorità che possono scambiarsi i dati e quali dati personali possono essere scambiati. In conformità al principio sancito dagli articoli 59 e 60 della nuova LDerr, sono comunicati al destinatario solo i dati indispensabili per svolgere i suoi compiti legali. Pertanto, quando un documento contiene anche dati diversi da quelli necessari al destinatario, tali dati devono essere tolti dal documento. Saranno soppressi se si tratta di un file informatico, oppure resi illeggibili in caso di documento cartaceo. Per lo scambio dei dati dovrà essere utilizzato un supporto appropriato. Può essere utilizzato, per esempio, un messaggio di posta elettronica criptato.
Per poter svolgere la loro attività di esecuzione in modo efficace, le competenti autorità federali e cantonali hanno l'obbligo di conservare i dati personali per una durata minima di dieci anni (art. 104). Un requisito che permette, segnatamente, di conservare i dati necessari durante le procedure di ricorso e di tener contro di eventuali reiterazioni di reato. Ai sensi del capoverso 2, alla scadenza della durata minima di conservazione di dieci anni, i dati personali vengono distrutti se non sono più necessari allo svolgimento dei compiti legali, oppure conservati se ancora utili per l'attività di esecuzione. In quest'ultimo caso, i dati devono essere conservati solo per il tempo necessario. Tuttavia, devono essere sempre distrutti o resi anonimi dopo 30 anni. L'anonimizzazione equivale alla distruzione dell'informazione che permette di ritrovare l'identità di un'azienda o di una persona. I dati personali devono essere distrutti da tutti i supporti esistenti, sia informatici sia cartacei.
Parallelamente allo scambio di dati effettuato per svolgere i compiti di controllo, le varie autorità federali e cantonali e le terze parti devono potersi scambiare i dati ai fini di un'analisi dei rischi (art. 105-107). L'obiettivo è disporre di dati che rendano conto della situazione sanitaria in Svizzera, in modo da poter mirare le misure da adottare in materia di gestione dei rischi (campagna nazionale, coordinamento e frequenza dei controlli, ecc.). In questo caso, a differenza degli scambi di dati personali, i dati devono essere assolutamente trattati in maniera anonima e, pertanto, essere conservati indeterminatamente.
14 RS 235.1