Rapporti
Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo
di campioni corrispondenti ai temi scelti. Tale numero dipende dalla natura delle tematiche e dallo scopo perseguito dal programma (cpv. 4). In linea di principio, non si tratta di misurare campioni in più rispetto a quelli dei programmi cantonali: i campioni dei programmi nazionali, infatti, devono essere integrati nei programmi cantonali, per cui parte di questi ultimi è realizzata in maniera coordinata.
Sezione 5 Sorveglianza
Le disposizioni della sezione in esame sono riprese dagli articoli 65a e 65b dell’ordinanza vigente in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso. Tali articoli erano stati introdotti il 1° gennaio 2007 allo scopo di adeguare la nostra legislazione agli obblighi derivanti dalle normative europee in materia di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
Sezione 6 Rapporti
Art. 13 Rapporto annuale
I rapporti sono compilati dall’Unità federale per la catena alimentare (UCAL) in base ai contenuti che le sono consegnati dagli uffici competenti.
Lettera a. Si intende con ciò in particolare ogni modifica significativa apportata all’organizzazione di controllo, alla legislazione o alla strategia.
Lettera b. Si intende con ciò in particolare il rapporto tra i numeri di controlli previsti e realizzati.
Lettera c. L’efficacia si misura mediante indicatori basati sui dati raccolti sui controlli. In definitiva, lo scopo perseguito dal testo in esame è verificare che siano raggiunti gli obiettivi sanciti nel PNC. Tali obiettivi possono stabilire valori bersaglio da raggiungere per gli indicatori.
Lettera d. Scopo della sezione in esame è soprattutto evidenziare l’origine delle carenze osservate.
Lettera e. Le misure possono comprendere in particolare modifiche della legislazione o un adattamento della strategia del PNC e dei suoi obiettivi operativi.
Art. 14 Rapporti specifici
Il capoverso 1 precisa che saranno compilati rapporti specifici sui temi elencati nell’allegato 2, che corrispondono a un alto livello di preoccupazione da parte della popolazione. Il rapporto sulle sostanze estranee nei prodotti di origine animale è un obbligo che grava sulla Svizzera in ragione degli accordi bilaterali con l’UE.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 15 Modifica di altri atti
Con l’adozione della nuova ordinanza sul piano nazionale di controllo, si dovranno adeguare certe disposizioni contenute nell’ordinanza del 23 ottobre 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)1. D’ora in poi tutta la problematica del coordinamento dei controlli eseguiti negli ambiti della protezione e della salute degli animali e della sicurezza alimentare sarà trattata esclusivamente nella nuova ordinanza. L’OCoC continuerà a fissare i requisiti in materia di controllo della produzione primaria ma solo in rapporto alla concessione