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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

La disposizione del capoverso 4 tocca in particolare le imprese attive nella produzione primaria.

Art. 9 Controlli supplementari

Oltre ai controlli di routine devono poter essere eseguiti altri controlli se una circostanza particolare o un rischio specifico lo giustifica. Come da capoverso 1 lettera a, si potrà allora procedere a un controllo di verifica il cui scopo sarà accertarsi che l’impresa abbia ovviato alle carenze che le sono state notificate nei controlli precedenti. Il tenore di questo tipo di controlli prevedrà soltanto la verifica delle correzioni apportate dall’impresa e non lo svolgimento di un nuovo controllo integrale. Per di più, il controllo di verifica dovrà seguire di poco il controllo nel quale si sono rilevate le carenze.

Si potranno inoltre effettuare controlli intermedi o aggiuntivi (cpv. 1, lett. b, c, d) all’interno delle imprese che presentano rischi più elevati, specialmente quando ciò sia giustificato dai loro antecedenti (imprese regolarmente in infrazione o che presentano gravi inadempienze alle prescrizioni), da sospetti (per es. reclami dei consumatori), da cambiamenti rilevanti o dalla necessità di completare la valutazione dell’impresa.

Infine, deve essere possibile svolgere controlli aleatori per verificare, in modo puntuale e su una quota ridotta di imprese di una data categoria, che queste ultime continuino a soddisfare i requisiti di legge tra un controllo e l’altro (cpv. 2).

Spetta in primo luogo ai Cantoni decidere se si debbano eseguire controlli supplementari o se sussista un motivo per aumentare la frequenza per l’impresa interessata. Ciononostante, al fine di armonizzare la fase di esecuzione, spetterà all’Ufficio federale competente, previa consultazione degli organi esecutivi, stabilire i criteri tecnici che, per ogni situazione e in ogni ambito, permetteranno di determinare se si debba procedere a controlli supplementari (intermedi) o all’aumento delle frequenze di controllo. In tali direttive si descriveranno soprattutto i concetti legati ai fattori di rischio (definizione del rischio, presentazione delle situazioni a rischio), le ponderazioni di questi ultimi (categorizzazione e classificazione dei rischi), gli eventi straordinari da prendere in considerazione (per esempio, una contaminazione nota in un’azienda vicina) e ovviamente le misure da adottare (controllo intermedio, aumento delle frequenze di controllo ecc.). I sistemi di controllo attuali, peraltro, rispondono a filosofie diverse a seconda del settore (agricolo, veterinario, alimentare). I concetti descritti nelle direttive tecniche dovranno perciò tener conto di tali differenze.

Sezione 4 Campagne nazionali di controllo dei prodotti della catena alimentare e degli oggetti d’uso

Art. 10

Il capoverso 2 precisa che la selezione dei temi per le campagne nazionali di monitoraggio e sorveglianza è un processo partecipativo.

Il capoverso 3 attribuisce agli uffici interessati la competenza di fissare i dettagli organizzativi di tali campagne. Il riparto dei compiti si deduce dalle basi legali. Il riparto dei costi è un corollario del riparto dei compiti, poiché la legge dispone che ogni entità sia responsabile del finanziamento dei compiti che le spettano. Gli uffici potranno attuare tale disposizione soprattutto per mezzo di direttive tecniche rivolte alla realizzazione delle specifiche campagne.

Per realizzare le campagne di cui al capoverso 1, è necessario che le competenti autorità cantonali di esecuzione includano nel proprio programma analitico annuale un certo numero