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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 2 Campo d’applicazione

L’OPNC abbraccia due ambiti d’applicazione, in primo luogo i controlli sull’intera catena alimentare (dalla stalla alla tavola) e, in secondo luogo, i controlli sugli oggetti d’uso.

L’ordine in cui le diverse normative sono citate nel capoverso 2 riflette la rispettiva posizione nella catena alimentare. Inoltre, i capoversi 3 e 4 disciplinano i principi di base in materia di coordinamento dei controlli nell’ambito della produzione primaria.

Art. 3 Definizioni

Il concetto di catena alimentare è tratto dalla norma ISO 22000:2005. Secondo tale norma la nozione di catena alimentare include anche la produzione di alimenti per animali produttori di derrate alimentari e gli animali destinati alla produzione di derrate alimentari. Comprende inoltre la produzione di materiali destinati a essere a contatto con le derrate alimentari o le materie prime. Nell’ottica dell’ordinanza in esame la nozione di catena alimentare equivale a quella di filiera alimentare, talvolta anch’essa utilizzata.

Gli altri termini sono ripresi da atti legislativi pertinenti dell’UE e, se necessario, precisati per consentire una migliore comprensione del contenuto dell’ordinanza in esame.

Sezione 2 Piano nazionale di controllo

Art. 4 Obiettivo del piano nazionale di controllo

Il PNC ha come obiettivo principale l’instaurazione di un processo di miglioramento permanente della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. Tale miglioramento si consegue per mezzo di un processo in quattro tappe:

1. analisi della situazione e individuazione delle priorità per la gestione dei rischi,

2. valutazione delle misure di gestione dei rischi più idonee per le priorità identificate, misure che consistono soprattutto in controlli ufficiali e adeguamenti legislativi,

3. elaborazione delle misure,

4. valutazione dell’efficacia delle misure ed eventuali correttivi.

Coprendo l’intera catena alimentare, il PNC punta inoltre a far sì che le diverse autorità competenti interessate coordinino le misure da elaborare per ridurre i rischi per la salute (umana, degli animali e delle piante) e per lottare contro l’inganno. L’idea è che le misure andrebbero adottate al livello della catena in cui sono in grado di produrre la massima efficacia.

Art. 5 Contenuto del piano nazionale di controllo

Il contenuto deve rispondere ai requisiti indicati nell’ordinanza e, in primo luogo, soddisfare le esigenze della Svizzera.

Lettera a: gli obiettivi strategici del piano sono formulati in termini generici. Il modo in cui tali obiettivi strategici saranno attuati per mezzo di obiettivi operativi fa parte integrante del piano nazionale di controllo. Tali obiettivi operativi sono a loro volta realizzati da misure concrete quali controlli ufficiali e interventi a livello di adeguamento della legislazione o a livello comunicativo. Gli obiettivi operativi per il periodo interessato e i tratti essenziali delle misure previste fanno parte del piano nazionale di controllo.

Lettera b: per categorizzazione dei rischi si intende l’attribuzione di un livello di priorità per la gestione dei rischi. Tale livello di priorità è fissato secondo procedure documentate. Esistono procedure per fissare il livello di priorità dei controlli sui processi (ispezioni) e procedure che