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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

Titolo 8 Emolumenti (art. 108-114)

Le disposizioni relative agli emolumenti delle autorità federali e cantonali corrispondono essenzialmente agli articoli 71-75 dell'attuale ODerr. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di eseguire, in determinate situazioni, controlli rafforzati (cfr. art. 33-38), vengono stabiliti nuovi emolumenti per coprire le spese di tali controlli. Per contro, dato che determinati compiti non saranno più svolti (p. es. non sono più previste procedure di autorizzazione per test di mercato), è stata abrogata la possibilità di esigere emolumenti per tali procedure.

Titolo 9 Modifica degli allegati (art. 115)

Come avviene attualmente, è indispensabile delegare all'USAV il compito di adeguare le prescrizioni di natura essenzialmente tecnica, di cui agli allegati, allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Sulla base dell'articolo 44 capoverso 2 della nuova legge, solo questa delega di competenza all'USAV può garantire, grazie alla relativa flessibilità e rapidità nelle procedure di consultazione, un adeguamento ottimale del diritto svizzero al diritto europeo, evitando nuovi ostacoli tecnici al commercio.

Inoltre, avendo la competenza per revocare in qualsiasi momento la qualifica di laboratorio nazionale di riferimento a un laboratorio che non soddisfi più uno o più dei suoi obblighi, requisiti o incarichi (art. 57 cpv. 4), è l'USAV ad avere la possibilità di modificare l'allegato 6.