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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 65Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo

alla modifica dell’ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG; RS 817.023.11)

I. Situazione iniziale

Con la presente revisione il diritto svizzero in materia di giocattoli viene adeguato al diritto europeo al fine di evitare ostacoli tecnici al commercio con l’UE e mantenere l’Accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità nel settore dei giocattoli (ARM; all. 1 cap. 3)1. Le conoscenze scientifiche attuali sono pure prese in considerazione.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 1 capoverso 1

La revisione totale dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) richiede l’adeguamento del rimando a questa ordinanza.

Articolo 1bis

L’attuale articolo 2 capoverso 3 ODerr, secondo il quale per quanto concerne i giocattoli sono utilizzate le definizioni di cui alla direttiva 2009/48/CE2, viene sostituito dall’articolo 2 capoverso 4 lettera h ODerr nell’ambito del presente pacchetto di revisione (prescrizioni

d’esecuzione sulla nuova legge sulle derrate alimentari). Questo significa che fondamentalmente si applicano le definizioni della direttiva sui giocattoli, a meno che nella presente ordinanza non vi siano fissate definizioni diverse.

Un termine che diverge da quello utilizzato nella direttiva sui giocattoli è quello di importatore. Nel diritto attuale non è chiaro chi viene considerato come importatore in Svizzera. La presente definizione di importatore precisa che chiunque importa giocattoli dall’estero (anche dall’UE) in Svizzera è considerato importatore.

Inoltre, si definiscono anche termini ricorrenti (fabbricante, rappresentante autorizzato, distributore, pericolo, rischio).

Articolo 3 capoverso 1 lettera a

Anche in questo caso si adegua il rimando alla nuova ODerr.

1 RS 0.946.526.81

2 La direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/84/UE, GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 49.