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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel regolamento (UE) n. 1272/20133 sono disciplinati i requisiti per gli oggetti con componenti di plastica e gomma che possono contenere IPA. Affinché sia armonizzato anche questo ambito con il diritto europeo, si introduce una nuova sezione (sezione 1a) che stabilisce che questi oggetti non possono essere immessi sul mercato se contengono più di 1 mg/kg di IPA nei componenti di plastica e gomma.
Art. 5 cpv. 3 lett. c e d nonché cpv. 4
Lʼordinanza sui cosmetici4 (Ocos) è anche sottoposta a una revisione totale, motivo per cui i rimandi devono essere adeguati al nuovo diritto.
Art. 14c
Come già menzionato sopra, gli IPA sono stati disciplinati nel REACH e nellʼORRPChim. Nel regolamento (UE) n. 1272/20135 non sono disciplinati solo i requisiti per i cinturini di orologio ecc. bensì anche gli articoli per lattanti e i bambini piccoli con componenti di plastica e gomma. Dato che questa categoria di articoli necessita di una protezione particolare, il valore massimo per i componenti di plastica e gomma è fissato a 0,5 mg/kg.
Art. 18 cpv. 3/all. 5
Nel capoverso 3 dellʼattuale ordinanza vi è un errore palese: si dovrebbe fare un rimando allʼallegato 5 e non allʼallegato 8a. Nellʼarticolo 22a capoverso 2 il rimando allʼallegato 8a è corretto. Nellʼallegato 5 si elencano tutte le norme vigenti per il comportamento al fuoco dei materiali tessili.
Art. 20
Questo articolo può essere abrogato. I requisiti relativi ai materiali tessili e le norme sono contenute nellʼarticolo 18. La norma di controllo contenuta nellʼattuale OCCU viene ora integrata nellʼallegato 5.
Disposizioni transitorie
Per tutto il pacchetto di revisione le disposizioni transitorie sono fissate allʼarticolo 90 della nuova ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti dʼuso.
3 Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dellʼallegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, lʼautorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, GU L 328 del 7.12.2013, pag. 69–71.
4 RS ...
5 Cfr. nota a piè di 3