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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo alla
modifica dellʼordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU, RS 817.023.41)
I. Situazione iniziale
Attualmente sia il diritto in materia di derrate alimentari sia il diritto in materia di prodotti chimici sono sottoposti a revisione. Le modifiche previste del diritto in materia di prodotti chimici influiranno notevolmente sullʼordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano. Tuttavia, la sua entrata in vigore è prevista solo per la metà del 2015. Dopo lʼentrata in vigore, la presente ordinanza sarà sottoposta a una revisione globale. Nellʼambito della presente revisione si apportano invece solo piccole modifiche. I valori massimi degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) rilevanti per la salute vengono armonizzati con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1272/20131. Per quanto riguarda gli IPA si rimanda allʼORRPChim2.
II. Commento alle singole disposizioni
Ingresso
I rimandi sono stati adattati alla nuova ODerr.
Art. 1 lett. a n. 6 e 7
I rimandi sono stati adattati alle nuove disposizioni dellʼODerr.
Art. 2a cpv. 1
Questo capoverso sugli oggetti che contengono cadmio è stato radicalmente riveduto.
Nel campo dʼapplicazione della legislazione sulle derrate alimentari rientra unicamente la protezione dei consumatori da un pericolo per la salute causato dal contatto con il relativo oggetto. Nel diritto europeo nelle disposizioni di REACH si tiene conto anche della protezione dellʼambiente e della protezione sul posto di lavoro. La scelta terminologica è la stessa di quella utilizzata per il piombo secondo lʼarticolo 2b. La situazione è complicata dal fatto che secondo le disposizioni legali può essere disciplinata solo la migrazione. Pertanto, sono rilevanti soltanto le parti di metallo accessibili dallʼesterno. I valori massimi sono ugualmente indicati in per cento in peso, dato che si può partire dal presupposto che con un simile tenore la migrazione è pericolosa per la salute.
Art. 2c
1Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dellʼallegato XVII del regola-
mento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
lʼautorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, GU L 328 del 7.12.2013, pag. 69–71.