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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 197 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Commento relativo alla
modifica dell’ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol (RS 817.023.61)
I. Situazione iniziale
Con la presente modifica di ordinanza si apportano soltanto modifiche di lieve entità. Nell’UE i generatori aerosol, e le relative indicazioni sulla caratterizzazione, sono disciplinati dalla direttiva 75/324/CEE1. Altre disposizioni concernenti la caratterizzazione dei generatori aerosol sono contenute nel regolamento (CE) 1272/20082. Queste disposizioni sono state ora allineate alla direttiva 75/324/CEE e pubblicate nella direttiva 2013/10/UE3. Attualmente il diritto svizzero in materia di prodotti chimici è in fase di revisione ed entrerà presumibilmente in vigore il 1° luglio. Gli effetti sulla presente ordinanza potranno essere valutati soltanto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni europee e svizzere. Le modifiche riguarderanno soprattutto la caratterizzazione. Nel corso dell’indagine conoscitiva l’articolo 14 della presente ordinanza sarà armonizzato al diritto in materia di prodotti chimici e alla direttiva pubblicata. Per quanto riguarda i propellenti la difficoltà consiste nel fatto che nell’UE sono disciplinati in diverse legislazioni a seconda dello scopo di utilizzo. In Svizzera, i divieti concernenti i propellenti sono regolamentati nell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, (ORRPChim; RS 814.81), che rientra nella sfera di competenza dell’Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM).
II. Commento alle singole disposizioni
Art. 1 cpv. 1
La modifica si limita al rinvio alla definizione dei generatori aerosol menzionata nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso sottoposta a revisione totale (ODerr). Il campo d’applicazione corrisponde a livello materiale a quello del diritto attuale. La definizione dei generatori aerosol coincide con quella contenuta nella direttiva 75/324/CEE. Per le altre definizioni si applica l’allegato 1 (cfr. art. 2).
1 Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol; GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/10/UE, GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20.
2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.
3 Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, GU L 77 del 20.3.2013, pag. 20.