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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 33 Funghi commestibili preimballati
I seguenti requisiti valgono per i funghi commestibili preimballati, pronti per la consegna ai consumatori:
a. negli imballaggi di funghi commestibili freschi o surgelati come anche nelle conserve di funghi commestibili in umido, il numero dei cappelli deve essere pressoché uguale a quello dei gambi;
b. negli imballaggi di funghi commestibili freschi, surgelati o secchi, come anche in quelli di conserve in umido, sono ammessi unicamente cappelli interi;
c. gli imballaggi contenenti unicamente gambi di funghi non possono essere immessi sul mercato.
Art. 34 Tolleranze di difetti
Per il commercio professionale con funghi commestibili valgono le tolleranze di difetti di cui all’allegato 4.
Art. 35 Denominazione specifica di funghi commestibili e altri funghi
1 Sui contenitori e gli imballaggi di funghi commestibili e altri funghi deve figurare la denominazione della specie. Se non esiste una denominazione della specie nella lingua ufficiale oppure se essa non è chiara, deve essere indicata la denominazione latina.
2 Possono essere designati come «funghi porcini» o «boleti» le cinque specie Boletus aereus, Boletus aestivalis (Boletus reticulatus), Boletus edulis, Boletus mamorensis e Boletus pinophilus. Se una di queste specie è indicata con la denominazione specifica, essa sola deve essere presente.
3 Nel caso dei funghi commestibili preimballati consegnati esclusivamente come cappelli interi, la denominazione specifica è «cappelli di X» (X = nome della specie).
4 La denominazione specifica degli estratti e dei concentrati di funghi è: «estratto di X» o «concentrato di X» (X = nome della specie).
Art. 36 Ulteriore caratterizzazione
1 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 OIDerr7 devono figurare:
a. per i prodotti preparati con funghi commestibili secchi, l’indicazione «preparato con funghi secchi»;
b. per i funghi commestibili freschi coltivati, la denominazione «fungo coltivato» o «fungo commestibile coltivato».
2 Le derrate alimentari tartufate devono essere caratterizzate come segue: