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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Derrate alimentari di origine vegetale,

i funghi e il sale commestibile O. del DFI RU 2015

Allegato 6 (art. 52 cpv. 2)

Grassi vegetali diversi dal burro di cacao ammessi nei cioccolati

1. I grassi vegetali sono, singolarmente o miscelati, equivalenti al burro di cacao e rispondono ai seguenti criteri:

a. sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di trigliceridi monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt22 e StOSt;

b. sono miscelabili in qualunque proporzione con il burro di cacao e compati-bili con le sue proprietà fisiche (punto di fusione e temperatura di cristallizzazione, velocità di fusione, necessità di trattamento di tempra);

c. sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazione e/o frazionamento; è esclusa la modificazione enzimatica della struttura del trigliceride.

2. A norma dei criteri di cui al numero 1 possono essere utilizzati i seguenti grassi vegetali, ricavati dalle seguenti piante:

Nome comune dei grassi vegetali Nome scientifico delle piante da cui possono

essere ricavati i grassi vegetali indicati a lato

Burro d’illipe, sego del Borneo, Tengka- Shorea spp.

wang

Grasso e stearina di Shorea robusta Shorea robusta

Olio di palma Elaeis guineensis

Elaeis olifera

Burro di Karité Butyrospermum parkii

Burro di Kokum Garcinia indica

Nocciolo di mango Mangifera indica

3. È inoltre autorizzato l’impiego di olio di cocco nel cioccolato che viene utilizzato per la preparazione di gelati o di prodotti congelati analoghi.

 P (acido palmitico); O (acido oleico) St (acido stearico)